gennaio 2015
INFORMA
Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Parlamento
Pubblicata la legge delega sul lavoro
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290
del 15 dicembre 2014, la Legge n. 183 del 10 novembre
2014 - c.d. Jobs Act, contenente le deleghe al Governo in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
La legge è vigente dal 16 dicembre 2014.
Queste le deleghe contenute nella legge:
1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;
2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
4. testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
5. revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro.
In particolare, i principi e i criteri direttivi per la formulazione dei decreti legislativi in materia di tipologie contrattuali e rapporti di lavoro sono:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento
delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma co-
mune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini
di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione
ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa
all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche,
prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;
previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori
ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le
esigenze produttive e organizzative dell’impresa con
Anno LXVI
N. 1
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Gennaio 2015
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