del capitolo “Cassa Integrazione Apprendisti”, concordano di addivenire quanto prima a un accordo per
Qui di seguito riportiamo la prima stesura dell’Accordo
per la corresponsione dell’E.V.R. sostituito, sempre in
data 15 gennaio 2015, dal precedente sottoscritto.
In relazione a quanto definito nell’Accordo di data 15
gennaio 2015 le Parti hanno concordato quanto segue:
1) L’aliquota contributiva relativa al “Contributo Paritetico Cassa Edile”, attualmente stabilita nella
misura del 2,95%, a far data del 1° gennaio c.a.,
verrà ammortizzata al 2,50%.
2) E.V.R.: è stato prorogato l’Accordo E.V.R. di data
9 novembre 2012 per gli anni 2015 e 2016. A tal fine, in riferimento agli indicatori di cui all’accordo
sopracitato per l’anno 2015 la quota di E.V.R. erogata corrisponderà alla fascia +22,5%.
Pertanto le quote E.V.R. mensili da erogare per
l’anno 2015 saranno come quelle di seguito riportate:
Livello 7
Livello 6
Livello 5
Livello 4
Livello 3
Livello 2
Livello 1
Redditività
€ 56,02
€ 50,42
€ 42,01
€ 39,21
€ 36,41
€ 32,77
€ 28,01
3,5%
Calcolo dei contributi e delle ritenute fiscali sugli importi di E.V.R. accantonati - Criterio convenzionale per
l’accantonamento presso Cassa Edile:
a) L’impresa, secondo i modi in cui vengono accantonati gli importi riferibili al trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute
la ridefinizione dello strumento e del suo finanziamento.
fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese comprensiva dell’importo di accantonamento dell’E.V.R. nella misura individuata dall’Accordo.
b) In via convenzionale l’impresa provvede ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di E.V.R., in un unico versamento unitamente
agli altri contributi contrattuali da accantonare
mensilmente in Cassa Edile, la seguente percentuale lorda costituita dai minimi di paga base, che
provvederà a indicare nella periodica denuncia
mensile:
- il 3,50% lordo dei minimi di paga base oraria in
vigore alla data del 1° gennaio 2013 per ogni ora
lavorata.
Si chiarisce che, uniformemente alla prassi relativa
agli accantonamenti obbligatori presso Cassa Edile
di Trento, verrà accantonata presso lo stesso Ente la
quota pari al 76,75% del 3,50% (2,68%).
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l’accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia
nonché l’accantonamento a titolo di E.V.R. nelle percentuali di cui sopra.
La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali sopra indicate e provvederà a
erogare gli importi accantonati al lavoratore alle scadenza previste nel contratto provinciale del 9 novembre 2012.
Una tantum: relativamente alle 3 mensilità (luglio,
agosto e settembre 2014) non erogate, le Parti hanno
riconosciuto un importo pari ad euro 50 da corrispondere nella mensilità di aprile 2015 a titolo di una
tantum.
Anno LXVI
N. 2
3
Febbraio 2015
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