? Lavoro accessorio e appalti
Viene confermato che il voucher può essere utilizzato
solo nei rapporti diretti prestatore-utilizzatore finale e
quindi è escluso nell’ambito di contratti di appalto e di
somministrazione.
Caratteristiche del buon lavoro
Il Ministero precisa che la quantificazione del compenso
non è più lasciata alla negoziazione tra le parti, ma è ancorata alla durata della prestazione sulla base del parametro orario, prevedendo che per ogni ora di lavoro svolto mediante il lavoro accessorio il prestatore ha diritto
ad almeno un buono di lavoro del valore nominale di euro 10. Per cui un lavoratore potrà essere occupato, nel caso di imprenditore commerciale, al massimo per 200 ore.
Inoltre il buono avrà validità per massimo 30 giorni dalla data di acquisto. A tal fine, il Ministero del Lavoro nella circolare 4/2013, considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al
fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher
telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come
un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto, superata la
quale la prestazione deve intendersi svolta in nero.
Regime sanzionatorio
Due casistiche:
1) utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti quantitativi
relativi al compenso erogabile dal lavoratore. Il Ministero consiglia ai committenti di farsi rilasciare un’autodichiarazione dal lavoratore nella quale venga attestato che non sia ancora stato superato, nell’anno in
corso, il limite economico dei 5.000 euro con l’ulteriore indicazione di quanto sinora percepito dallo
stesso.
Ferme restando le conseguenze penali in capo al lavoratore in caso di false dichiarazioni, il Ministero precisa che il superamento dei limiti comporterà la «… trasformazione del rapporto in quella che costituisca la
“forma comune di rapporto di lavoro” ossia in un rap,
porto di natura subordinata a tempo indeterminato,
con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative»;
2) utilizzo del buono al di fuori del periodo consentito
(30 giorni dalla data di acquisto): sarà considerata
quale “prestazione di fatto” non comunicata preven,
tivamente e, pertanto, da considerarsi “in nero”
.
Periodo transitorio
I buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della “Riforma Fornero”) sono utilizzabili
secondo la previgente disciplina fino al 31 maggio 2013.
I compensi derivanti dall’utilizzo di tali buoni non sono
computabili ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla nuova disciplina e non sono soggetti a rispettare la corrispondenza del parametro orario.
Incentivi alle assunzioni,
non sono aiuti di Stato
Non è soggetto in tutti i casi al Regolamento Ce 800/2008
l’incentivo sulle nuove assunzioni previsto dalla Legge n. 92/2012
La questione riguarda l’agevolazione contenuta all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, che prevede una riduzione a metà dei contributi previdenziali,
assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dal datore di
lavoro nel caso di assunzione di lavoratori cinquantenni o donne prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, se residenti in aree svantaggiate,
ovvero da ventiquattro mesi ovunque residenti.
Il comma 11 vincola al rispetto del Regolamento comunitario della Commissione 6 agosto 2008, n. 800/2008
per le agevolazioni relative all’assunzione di donne prive
di un impiego da almeno sei mesi in aree svantaggiate,
mentre per gli ultracinquantenni e le donne prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
sembra che tale requisito del rispetto non sia necessario. Su tale questione, il direttore generale dell’Area Ispettiva del Ministero del Lavoro dott. Paolo Pennesi, che è
intervenuto al Videoforum del 17 gennaio, organizzato da
Italia Oggi e Ipsoa, ha evidenziato che, per come è strutturato l’incentivo, trattandosi di una misura di carattere
generale senza distinzione di carattere territoriale, non
dovrebbe rientrare nel campo di applicazione degli aiuti
di Stato e pertanto non dovrebbe essere sottoposto al rispetto del regolamento comunitario.
Nel caso di assunzioni effettuate a tempo determinato
(anche in somministrazione), la durata della riduzione
contributiva sarà di dodici mesi.
Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.
Qualora invece l’assunzione sia a tempo indeterminato,
il periodo agevolato sarà di diciotto mesi.
Il comma 8, nell’introdurre l’incentivo, non prevede limiti
circa i datori di lavoro che sono ammessi a usufruirne. ?
Anno LXIV
N. 2
7
Febbraio 2013
INFORMA