L'Artigianato Informa Febbraio 2013 | Page 6

? Anche se questa regola era già applicata dall’INPS in via amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro. Per questo motivo il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando, tuttavia, che l’impresa dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva. A questo riguardo, è necessario utilizzare una specifica modulistica (INPS, messaggio 12957 del 2 agosto 2012) e per il periodo di missione l’impresa utilizzatrice (titolare o legale rappresentante) deve rilasciare all’agenzia per il lavoro un’autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta. Sempre in tema di agevolazioni, con l’interpello n. 38/2012, il Ministero ha fornito chiarimenti circa la definizione comunitaria di «lavoratori svantaggiati» per i quali – in base all’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), decreto legislativo 276/2003 – è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare . applicazione il cosiddetto “causalone” In particolare il ministero ha indicato le figure degli «adulti che vivono soli con una o più persone a carico» (articolo 2, n. 18), lettera d), regolamento Ce 800/2008) e dei «membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile» (lettera f). Nel primo caso si tratta di una persona con più di 25 anni che dallo “stato di famiglia” o da autocertificazione, risulti il solo a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente “a carico” . Nel secondo caso, il ministero ha spiegato che la norma si riferisce alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo (articolo 2, Legge n. 482/1999). Min. Lavoro Chiarimenti sul Lavoro Occasionale Accessorio Voucher agganciato esclusivamente al limite economico; non rileva pertanto l’occasionalità della prestazione Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell’attività ispettiva nell’ambito del lavoro occasionale accessorio alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012). In particolare vengono forniti chiarimenti in merito a: • campo di applicazione della fattispecie; • ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito di appalti; • possibilità di ottenere il permesso di soggiorno; • caratteristiche del buono lavoro; • disciplina sanzionatoria; • regime transitorio. Campo di applicazione È sempre possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto del limite di carattere economico, ossia euro 5.000 come limite massimo che può percepire, il lavoratore accessorio, per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dal numero di committenti. Nella circolare INPS n. 88/2009 il limite economico si deve ritenere al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali. 6 Anno LXIV INFORMA N. 2 Febbraio 2013 Per gli imprenditori commerciali o professionisti Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000 in capo al lavoratore, il singolo committente non può corrispondere, allo stesso lavoratore, compensi superiori a euro 2.000 per anno solare. Per gli imprenditori agricoli L’occupazione nel limite più elevato di euro 5.000 riguarda: • le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università?; • le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei «produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti») che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. ?