? Anche se questa regola era già applicata dall’INPS in via
amministrativa, la disposizione ha dunque introdotto il criterio del cumulo per la durata massima dell’agevolazione
tra i contratti di lavoro subordinato e periodi di utilizzo dello stesso lavoratore tramite somministrazione di lavoro.
Per questo motivo il ministero ha risposto positivamente al quesito precisando, tuttavia, che l’impresa dovrà
sommare i relativi periodi ai fini della determinazione
della durata massima della riduzione contributiva.
A questo riguardo, è necessario utilizzare una specifica
modulistica (INPS, messaggio 12957 del 2 agosto 2012)
e per il periodo di missione l’impresa utilizzatrice (titolare o legale rappresentante) deve rilasciare all’agenzia
per il lavoro un’autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
Sempre in tema di agevolazioni, con l’interpello n. 38/2012,
il Ministero ha fornito chiarimenti circa la definizione comunitaria di «lavoratori svantaggiati» per i quali – in base
all’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), decreto legislativo
276/2003 – è possibile ricorrere alla somministrazione
di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare
.
applicazione il cosiddetto “causalone”
In particolare il ministero ha indicato le figure degli «adulti che vivono soli con una o più persone a carico» (articolo 2, n. 18), lettera d), regolamento Ce 800/2008) e
dei «membri di una minoranza nazionale all’interno di
uno Stato membro che hanno necessità di consolidare
le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile»
(lettera f).
Nel primo caso si tratta di una persona con più di 25 anni che dallo “stato di famiglia” o da autocertificazione, risulti il solo a sostenere il nucleo familiare, in quanto con
una o più persone fiscalmente “a carico”
.
Nel secondo caso, il ministero ha spiegato che la norma
si riferisce alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano
e il sardo (articolo 2, Legge n. 482/1999).
Min. Lavoro
Chiarimenti sul Lavoro Occasionale Accessorio
Voucher agganciato esclusivamente al limite economico;
non rileva pertanto l’occasionalità della prestazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la
circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha fornito i primi
chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo,
circa il corretto svolgimento dell’attività ispettiva nell’ambito del lavoro occasionale accessorio alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012).
In particolare vengono forniti chiarimenti in merito a:
• campo di applicazione della fattispecie;
• ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito
di appalti;
• possibilità di ottenere il permesso di soggiorno;
• caratteristiche del buono lavoro;
• disciplina sanzionatoria;
• regime transitorio.
Campo di applicazione
È sempre possibile attivare il lavoro accessorio tenendo
conto del limite di carattere economico, ossia euro
5.000 come limite massimo che può percepire, il lavoratore accessorio, per anno solare (dal 1° gennaio al 31
dicembre) indipendentemente dal numero di committenti.
Nella circolare INPS n. 88/2009 il limite economico si
deve ritenere al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali.
6
Anno LXIV
INFORMA
N. 2
Febbraio 2013
Per gli imprenditori commerciali o professionisti
Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000 in capo al lavoratore, il singolo committente non può corrispondere, allo stesso lavoratore, compensi superiori a
euro 2.000 per anno solare.
Per gli imprenditori agricoli
L’occupazione nel limite più elevato di euro 5.000 riguarda:
• le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25
anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università?;
• le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei
«produttori agricoli che nell’anno solare precedente
hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione
di prodotti») che non possono, tuttavia, essere svolte
da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli.
?