? Si ritiene pertanto che sono ammessi anche i professionisti o gli enti che non svolgono attività commerciale.
Circa i soggetti che danno diritto alle agevolazioni sono:
• lavoratori che abbiano un’età di almeno 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi; il requisito è unicamente quello anagrafico;
• donne prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi residenti nelle aree svantaggiate individuate con apposito decreto ministeriale da adottarsi annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; in tal caso occorre rispettare le disposizioni del Regolamento Ce 800/2008;
• donne ovunque residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Circa l’individuazione dei soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito, possono essere utili le indicazioni fornite da Italia Lavoro Spa, società che opera, per
legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione
di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale.
In occasione dell’incentivo per gli apprendisti previsto
dal programma AMVA nelle faq presenti sul sito internet della società, per tale requisito si fa riferimento ai
soggetti che da almeno 6 mesi prima della data di assunzione siano riconducibili a una delle seguenti categorie:
• inoccupati e disoccupati;
• occupati che indipendentemente dal tipo di contratto abbiano percepito un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a euro 8.000
lordi/anno per i lavoratori dipendenti e a euro 4.800
per i lavoratori autonomi;
• occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, non abbiano percepito regolare retribuzione (perché nei confronti del datore di lavoro è stata pronunciata sentenza di stato insolvenza o di fallimento o è
stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo).
Si attendono ora le istruzioni INPS per le modalità di utilizzo della riduzione contributiva. La circolare n. 137 del 12
dicembre 2012, infatti, con cui l’INPS si è occupata degli
incentivi previsti dalla Riforma Fornero, non contiene informazioni utili sull’agevolazione prevista dal 2013.
In ogni caso, è utile evidenziare che anche tale incentivo soggiace alle condizioni e limiti previsti per la generalità delle agevolazioni contenute ai commi da 12 a 15
dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.
Mancata proroga delle iscrizioni
nelle liste di mobilità ex Legge 236/93
Si informa che:
• a decorrere dall’1.1.2013 nel caso di licenziamento da
parte di imprese fino a 15 dipendenti, la Legge di Stabilità 2013 non ha prorogato per l’anno in corso l’art.
4, comma 3, della L. 236/93, riguardante l’iscrizione
nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
I lavoratori licenziati da aziende che occupano meno
di 15 dipendenti non potranno iscriversi nelle liste di
mobilità, così come previsto dall’art. 4 della L. 236/93
e le aziende che intendono assumerli NON potranno
beneficiare di alcuno sgravio contributivo;
• per i lavoratori licenziati entro il 31.12.2012 e iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93 non si hanno, per ora, istruzioni da parte dell’INPS per poter beneficiare di alcuno sgravio;
• per i lavoratori licenziati iscritti, invece, nelle liste di
mobilità ai sensi della L. 223/91 permane lo sgravio
contributivo.
L’Area Lavoro è a disposizione per ogni chiarimento.
Lavoratori disabili - invio prospetto 2013
Proroga del termine di presentazione
Il Ministero del Lavoro, con la nota 17699 del 12 dicembre 2012, ha reso noto che il termine per la presentazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili è stato prorogato al 15 febbraio 2013. Sono tenuti
a dare la comunicazione i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, laddove, rispetto all’anno precedente, siano intervenuti cambiamenti sulla base occupazionale tali da
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Anno LXIV
INFORMA
N. 2
Febbraio 2013
incidere sul computo della quota di riserva. La quota va
calcolata su tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ad esclusione di alcune categorie quali, ad esempio, i lavoratori con contratto a termine fino a
6 mesi, i dirigenti, i lavoratori con contratto di apprendistato o inserimento e i lavoratori con contratto di somministrazione.