Somministrazione irregolare,
distacco illecito e “lavoro nero”
Chiarimenti
Con l’interpello di data 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del Lavoro risponde a un quesito avanzato dalla
Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione
degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs.
n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione
irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa
il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro
nero né il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro;
ciò, in quanto esiste una “tracciabilità” dell’esistenza dei
rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero
tout court.
L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di
somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa
riscontrare anche la fattispecie del “lavoro nero” per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010,
nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs.
n. 81/2008.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di
appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di
distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1,
l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena
dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003,
se manca la forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il
lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale ex
art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il
lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione