L'Artigianato Informa Dicembre 2014 | Page 2

Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero” Chiarimenti Con l’interpello di data 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del Lavoro risponde a un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro nero né il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; ciò, in quanto esiste una “tracciabilità” dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero tout court. L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa riscontrare anche la fattispecie del “lavoro nero” per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, se manca la forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione