Legge Europea 2013bis
e Legge 30 ottobre 2014, n. 161
Modifiche alla procedura di riduzione
collettiva di personale
ex art. 24, L. n. 223/1991 (art. 16)
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10
novembre 2014 la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge
europea 2013-bis”.
Il provvedimento entra in vigore con oggi, martedì 25 novembre 2014.
Con riferimento alla materia del lavoro, le novità introdotte dalla legge in esame riguardano l’art. 7, recante rilevanti modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro
reddito in Italia (c.d. “non residenti Schumacker”), l’art.
13, che incide sul D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori, e l’art. 16 che apporta modifiche alla procedura collettiva di riduzione di personale di
cui all’art 24, L. n. 223/1991, con la previsione che nella
stessa debbano essere compresi anche i dirigenti.
In relazione a quest’ultimo punto la Corte Europea di
Giustizia, con decisione 13 febbraio 2014, relativa alla
causa C 596/2012, è intervenuta sulle modalità applicative della procedura collettiva di riduzione di personale
di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 e ha censurato
lo Stato italiano che aveva escluso, esplicitamente, dalle
garanzie fornite dalla stessa, anche attraverso gli articoli
4 e 5, il personale con qualifica dirigenziale (la procedura
di infrazione CE è la n. 2007/4652).
L’art. 16 della L. 161/2014, modificando il citato art. 24,
L. n. 223/1991, include a pieno titolo il personale con
qualifica dirigenziale all’interno della procedura collettiva: ciò significa, innanzitutto, che i dirigenti stessi debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale
del superamento dei 15 dipendenti che all’interno del
numero minimo di 5 licenziamenti nell’arco temporale
di 120 giorni, affinché gli stessi possano essere considerati come collettivi.
La norma innova la procedura prevedendo che ai dirigenti si applichi il medesimo iter previsto per gli altri lavoratori: pertanto, se interessati a un possibile licenziamento sono uno o più dirigenti, ricorrendo le condizioni
di cui al comma 1, il datore di lavoro, anche non imprenditore, deve attenersi “in toto” a quanto previsto dall’art.
4, dal comma 2 al comma 15-bis (compreso il possibile
demansionamento di cui al comma 11, finalizzato a evitare il licenziamento), con l’eccezione dell’ultimo periodo del comma 3 (non va pagato il contributo di ingresso
alla mobilità, in quanto i dirigenti non entrano nelle liste
di mobilità), del comma 10 (recupero del contributo di
ingresso), del comma 13 (trattamento dei lavoratori in
Cigs che rientrano in azienda).
Allo stesso modo si appli