L'Artigianato Informa Dicembre 2014

dicembre 2014 INFORMA Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96 art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento AREA LAVORO Lavoro intermittente Settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 26 del 7 novembre 2014, ha risposto a un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente. In particolare, l’istante chiede se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO. La risposta in sintesi del Ministero: «… Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012. In altri termini i datori di lavoro interessati sono: • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi; • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi». Dimissioni della lavoratrice madre e/o del lavoratore padre La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha risposto a un quesito di ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c. In particolare, l’istante chiede se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. La risposta in sintesi del Ministero: «… In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. La disposizione è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1, e 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, …, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse». Anno LXV N. 12 1 Dicembre 2014 INFORMA