? che, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.
L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia
patrimoniale “perfetta” che regola il regime della società
di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.
Il Ministero, pertanto, ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con
riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità
delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione al-
la normativa vigente, siano