Durc
Interpelli del Ministero del Lavoro in materia
di rilascio della regolarità contributiva
Imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività
aziendale (n. 41/2012) e a società di capitali (n. 2/2013)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
generale per l’Attività Ispettiva ha recentemente fornito
precisazioni in materia di rilascio del Durc nel caso in cui
la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e le
imprese costituite in forma di società di capitali.
L’INPS, con il messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013,
provvede a illustrare i contenuti degli interpelli emanati
con riferimento alle predette fattispecie.
Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012
Durc e concordato preventivo
in continuità
Con l’Interpello n. 41/2012, il Ministero ha affrontato la
problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del
Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in
continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della Legge Fallimentare, teso a consentire la salvaguardia
delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si fonda su un piano con il quale l’azienda si
accorda con i creditori riguardo a tempi e modalità di
pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.
L’art. 186-bis, introdotto nella Legge Fallimentare dal
c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla
L. n. 134/2012), ha disciplinato le ipotesi di piano di concordato che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in
esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio
in una o più società anche di nuova costituzione.
La norma contempla la possibilità di prevedere nel piano concordatario «una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca» tra cui rientrano i crediti
contributivi e assicurativi.
Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura e indicate nel piano di risanamento. Il predetto piano, omologato dal Tribunale, deve
prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Ai fini della verifica di regolarità contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra nella previsione
dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la
regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo
diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad
essere disattesa ove «si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente
all’apertura della procedura stessa». Il Ministero del Lavoro ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa
al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il
Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
• la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura
della procedura e conformemente indicate nel piano
di risanamento;
• il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c)
della Legge Fallimentare;
• il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e
stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha, inoltre, chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un
anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la
moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata
l’irregolarità dell’impresa.
In relazione, quindi, a quanto esplicitato dal Ministero
del Lavoro nell’Interpello n. 41/2012, l’Istituto comunica che sarà cura delle competenti sedi verificare, nella
fase istruttoria del Durc, che la situazione d’irregolarità
si riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette.
In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del
piano di concordato medesimo, la dichiarazione di regolarità potrà essere resa per un periodo non superiore
a un anno dalla data dell’omologazione trascorso il quale, verrà meno la causa di sospensione di cui all’art. 5,
comma 2, lett. b), del citato D.M. 24 ottobre 2007.
Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013
Durc e società di capitali
Con Interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del Durc
alle società di capitali, il Ministero del Lavoro ha previsto ?
Anno LXIV
N. 4
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Aprile 2013
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