denti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
loro spettanti.
La Legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella GU, serie generale, n. 143 del 23 giugno 2014, ed entrata in
vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in legge il decreto, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti
relativi alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto.
1. Soggetti tenuti al riconoscimento del credito
L’articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il
credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Con circolare n. 8/E del 2014, al par. 2, sono state fornite indicazioni sui sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito.
In tale contesto, la legge di conversione, lasciando immutato il primo periodo del comma 4, ha sostituito il
secondo periodo stabilendo che «Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai
sostituti d’imposta».
La modifica non determina alcuna variazione del novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento
del credito in via automatica, che rimangono quelli individuati al primo periodo del comma 4 del decreto.
La modifica si limita, infatti, a perfezionare il testo del comma 4 sotto il profilo del drafting, sopprimendo riferimenti normativi non necessari perché contenuti nel primo periodo del medesimo comma.
2. Recupero delle somme erogate
2.1 Modalità di recupero
La legge di conversione ha apportato, invece, una rilevante modifica in ordine alle modalità di recupero
del credito erogato dai sostituti d’imposta. A tal fine, è stato sostituito il secondo periodo del comma 5
dell’art. 1 del decreto ed è stato soppresso il comma 6.
Prima della modifica il secondo periodo del comma 5 prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Il secondo periodo del comma 5, nell’attuale formulazione, prevede che le somme erogate ai lavoratori
«sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
In proposito si ricorda che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655” de,
nominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66” Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il re.
cupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del
D.Lgs. n. 241 del 1997.
Al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014 sono state fornite le prime indicazioni in merito, chiarendo che
il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme
a debito utilizzando il modello di pagamento F24 e che, per le stesse finalità di recupero, alla compensazione non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si tratta del
limite massimo compensabile ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, elevato a 700.000 euro
dall’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 35 del 2013.
Al riguardo si precisa che per le caratteristiche del credito previsto dall’art. 1 del decreto, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta mediante compensazione non si applica neanche la limitazione
di cui all’articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi
dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Anno LXV
N. 8
3
Agosto 2014
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