L'Artigianato Informa Agosto 2014 | Página 2

 tore di lavoro richiamare per iscritto il diritto di precedenza nel contratto di lavoro. Sempre in relazione al diritto di precedenza si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012, gli incentivi all’assunzione non spettano se il datore di lavoro viola il diritto di precedenza maturato dal lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine che abbia, nei termine di legge, manifestato per iscritto la propria volontà al datore di lavoro di servirsi di tale diritto. Sempre per la stessa norma, gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza. Agenzia delle Entrate Circolare n. 22/E Reddito lavoro dipendente Riduzione del cuneo fiscale L’Agenzia delle Entrate, con la circolare allegata alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.Lgs. 24 aprile 2014 n. 66. Tale decreto, com’è noto, ha introdotto un credito d’imposta pari a 80 euro mensili a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi complessivi di importo non superiore a 26 mila euro. L’Agenzia, contrariamente alle indicazioni fornite in passato con circolare n. 9/E del 14/05/2014, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di conversione, chiarisce che i sostituti d’imposta erogano il credito ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, in via automatica indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Il recupero delle somme erogate potrà avvenire in compensazione di qualsiasi i