tore di lavoro richiamare per iscritto il diritto di precedenza nel contratto di lavoro.
Sempre in relazione al diritto di precedenza si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 4, comma 12, Legge
n. 92/2012, gli incentivi all’assunzione non spettano se
il datore di lavoro viola il diritto di precedenza maturato
dal lavoratore cessato dal rapporto di lavoro a termine che
abbia, nei termine di legge, manifestato per iscritto la propria volontà al datore di lavoro di servirsi di tale diritto.
Sempre per la stessa norma, gli incentivi sono esclusi
anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al
lavoratore titolare di un diritto di precedenza.
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 22/E
Reddito lavoro dipendente
Riduzione del cuneo fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare allegata alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.Lgs. 24 aprile 2014 n. 66.
Tale decreto, com’è noto, ha introdotto un credito d’imposta pari a 80 euro mensili a favore dei titolari di reddito
di lavoro dipendente con redditi complessivi di importo
non superiore a 26 mila euro. L’Agenzia, contrariamente
alle indicazioni fornite in passato con circolare n. 9/E del
14/05/2014, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di conversione, chiarisce che i sostituti d’imposta erogano il credito ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, in
via automatica indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei
contributi dovuti. Il recupero delle somme erogate potrà avvenire in compensazione di qualsiasi i