agosto 2014
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Inserto a L’Artigianato, mensile dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento
spedizione in a.p. - 45% art. 2 comma 20/B Legge 662/96
art. 1 e art. 2 DPCM 294/02 - DCI Trento
AREA LAVORO
Contratto a termine e congedo
di maternità: diritto di precedenza
Il periodo di congedo di maternità, intervenuto durante
lo svolgimento di un rapporto di lavoro a termine, vale a tutti gli effetti quale periodo utile ai fini del diritto
di precedenza. Tra le modifiche apportate dalla Legge
n. 78/2014, questa rappresenta una novità di non poco
rilievo.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, disciplina il diritto di precedenza nei contratti a termine.
In particolare il comma 4-quater dell’art. 5 stabilisce
che il lavoratore, il quale nell’esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei
mesi, acquisisce il diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
La Legge n. 78 del 16 maggio 2014, di conversione del
D.Lgs. n. 34 del 20 marzo 2014, ha introdotto nel nostro
ordinamento un riconoscimento per le donne in congedo di maternità e, infatti, il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, intervenuto
durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a termine, non è più un periodo neutro ma, bensì, adesso vale
a tutti gli effetti quale periodo utile ai fini del calcolo dei
sei mesi di attività lavorativa necessaria per conseguire il diritto di precedenza.
Si ricorda che il congedo di maternità di cui all’art. 16
del Testo Unico sulla maternità e paternità, di cui parla
la norma, è quello relativo a:
• i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
la flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del
medesimo T.U.;
• se il parto avviene oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva;
• i tre mesi dopo il parto, salvo la già citata flessibilità
(ovvero la possibilità di fruire di un mese solo di congedo di maternità pre-parto e quattro mesi di congedo post-partum in luogo dei canonici due mesi prima
del parto e tre mesi dopo il parto);
• gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora
questo avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post-partum.
A quanto sopra si deve aggiungere che il legislatore ha
voluto inserire un’ulteriore tutela sempre a favore delle
donne in congedo di maternità intervenuto durante un
contratto a termine, prevedendo che alle stesse sia riconosciuto, con le medesime modalità, anche un diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, sempre, però, con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
Permane il diritto di precedenza del lavoratore assunto
a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il lavoratore, per poter esercitare il diritto di precedenza, deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Tale periodo di sei mesi è ridotto a tre mesi per il diritto
di precedenza nelle attività stagionali.
Il diritto in questione si estingue entro un anno dalla
cessazione del rapporto.
Infine, ulteriore novità apportata dal Jobs act è la previsione in forza della quale diventa obbligatorio per il da-
Anno LXV
N. 8
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Agosto 2014
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