La modifica in esame, nel semplificare la disciplina del recupero delle somme da parte dei sostituti, da
un lato ha inserito la previsione della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e dall’altro ha contestualmente soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle
ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e
dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero. Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del
modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24,
anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà
essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.
In ordine alle concrete modalità di utilizzo, si evidenzia che il codice tributo 1655 deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni,
IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato
mese:
• eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
• recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio perché le circostanze evidenziate al par. 2.4 della circolare n. 9/E del 2014 richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo.
In detta ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato
ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese.
Se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato,
il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla
differenza.
Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il
sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che prima del 24
giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione utilizzando il modello di pagamento F24.
Nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta saranno indicate le modalità di rappresentazione delle compensazioni effettuate.
2.2 Utilizzo del codice tributo 1655
Con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato specificato che in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./me,
se rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio
,
fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA” Di seguito sono formulati alcuni esempi sull’uti.
lizzo del codice tributo 1655 in relazione alle tematiche trattate.
2.3 Anno e mese di erogazione
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
4
Anno LXV
INFORMA
N. 8
Agosto 2014