associazione
area appalti
a ricomprendere nella categoria contrattuale dell’appalto quei contratti in cui la prestazione dell’opera è
soltanto strumentale alla vendita del prodotto realizzato. Da qui la necessità di un chiarimento.
Anche per quanto attiene al regime pregresso, ossia quale sia il regime di responsabilità solidale in relazione al pagamento dell’Iva per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dell’abrogazione di
tale responsabilità (in particolare cosa accada per i
contratti già firmati alla data dell’11 ottobre 2012 e
ancora in essere), appare doveroso un chiarimento
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, infatti, non è chiaro (nonostante possa
apparire ragionevole) se, considerando che la modifica
normativa interviene abrogando il regime di responsabilità solidale in relazione al pagamento dell’Iva e che,
pertanto, i mancati controlli che doveva effettuare il
committente (in relazione all’omesso versamento
dell’Iva da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori)
non costituiscono più una violazione, possa essere irrogata la sanzione amministrativa di tipo pecuniario a carico del committente in relazione alle violazioni commesse in passato.
Quello che, invece, appare più certo è che l’appaltatore che abbia omesso i previsti controlli potrebbe
essere chiamato a rispondere, quale obbligato in solido, anche in relazione agli omessi versamenti Iva,
da parte dei subappaltatori, intervenuti durante il
pregresso periodo di applicazione della disciplina
introdotta dall’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012.
Sul tema della responsabilità solidale negli appalti è
intervenuto anche il Decreto Lavoro, in particolare
l’art. 9 chiarisce e specifica il contenuto dell’art. 29,
comma 2, del D.Lgs. 276/2003 in riferimento alla responsabilit à solidale del committente o del datore
di lavoro con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) con riguardo ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi
dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti.
L’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 prevede che:
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che
possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di
12 l’Artigianato
Anno LXIV
N. 11
Novembre 2013
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di
fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell’inadempimento».
Dal punto di vista procedurale, il comma 2 prosegue
stabilendo che: «Il committente imprenditore o datore di
lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire,
nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione
del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può
essere intentata nei confronti del committente imprenditore
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
Il creditore – lavoratore o Istituti Previdenziali e
Assicurativi – che voglia avvalersi del regime della responsabilità solidale, è quindi obbligato a convenire
in giudizio il committente, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori (litisconsorzio necessario) e, in tale sede, è prevista la possibilità per il
committente o l’appaltatore di eccepire il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (o subappaltatore).
È bene precisare che l’oggetto della responsabilità
solidale è comunque limitato a quanto dovuto in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto e i due anni di durata della responsabilità
solidale decorrono dalla fine dell’appalto o del subappalto.
La riforma prevede che l’articolo sopra riportato
venga esteso «anche in relazione ai compensi e agli
obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei
confronti dei lavoratori con contratti di natura autonoma».
Non è chiaro cosa debba intendersi con la locuzione “contratti di natura autonoma”, in quanto a una prima lettura potrebbe intendersi essere comprese tutte
le forme di lavoro autonomo e parasubordinato.
Appare opportuno precisare che l’estensione ai lavoratori autonomi opera limitatamente ai lavoratori
c.d. parasubordinati, in particolare in riferimento ai
contratti di collaborazione a progetto, ai vecchi
co.co.co e alle prestazioni di lavoro occasionale, nonché alle prestazioni d’opera professionale il cui compenso sia superiore ai 5mila euro (sebbene limitatamente al pagamento del compenso stesso). Pertanto,
nei confronti di tali soggetti, oltre che in riferimento
ai dipendenti, il committente risponderà dal punto di