L' Artigianato Novembre 2013 | Page 13

associazione area appalti La responsabilità solidale negli appalti a seguito delle nuove modifiche normative Il regime di responsabilità solidale negli appalti continua a gravare sulle imprese, che sono costrette a operare in un contesto di crisi economica e a soddisfare i pressanti adempimenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria. di Marzia Albasini N el presente articolo il punto della normativa attualmente in vigore a seguito delle modifiche normative in tema di responsabilità solidale negli appalti dal Decreto del Fare e dal Decreto del Lavoro. Con l’art. 50 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del Fare) il legislatore è intervenuto nuovamente in tema di responsabilità solidale negli appalti, sopprimendo la responsabilità solidale relativamente all’omesso versamento dell’Iva, che era stata introdotta con l’art. 35 commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 e poi modificata con l’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012. È rimasta, invece, immutata (e ancora in vigore) la responsabilità solidale per l’omesso versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La normativa a oggi in vigore prevede nuovi commi da 28 a 28-ter all’art. 35 del D.L. n. 223/2006, con le seguenti specifiche: • una responsabilità solidale “fiscale”: l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’omesso versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente maturate in relazione all’appalto e subappalto, se procede al pagamento del corrispettivo senza aver preventivamente verificato e ottenuto la regolarità dei versamenti. È bene sottolineare che tale responsabilità solidale opera in relazione a quello specifico rapporto contrattuale e nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore; • una forma di responsabilità di tipo sanzionatorio in capo al committente: nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo pattuito senza aver verificato e ottenuto certificazione del regolare pagamento delle ritenute maturate, è soggetto a una sanzione per un ammontare variabile da 5mila euro a 200mila euro. Da un punto di vista soggettivo, la citata responsabilità solidale trova applicazione per i soggetti imprenditori, titolari di Partita Iva e i soggetti Ires di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 sprovvisti di Partita Iva (quali ad esempio gli enti non commerciali), mentre ne risultano essere esclusi i committenti persone fisiche, le stazioni appaltanti pubbliche e i condomini, oltre alle imprese estere. Per quanto concerne l’ambito “oggettivo”, il regime della responsabilità solidale trova applicazione, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi stipulati a partire dal 12 agosto 2012, i cui pagamenti sono effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 40/2012 e n. 2/2013). Sono, invece, esclusi i contratti di appalto di fornitura di beni, i contratti d’opera di cui all’art. 2222 C.C., i contratti di trasporto di cui all’art. 1678 C.C., i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (tra consorzio e consorziati). Sul tema è pendente all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica in riferimento a tutti quei contratti nei quali la prestazione di “dare”, caratterizzante la vendita, sia prevalente rispetto al “fare”, caratterizzante l’appalto, per i quali sembrerebbe potersi escludere l’applicazione della responsabilità solidale. Si tratta di contratti in uso nella prassi commerciale che non trovano un’adeguata qualificazione giuridica, lasciando spiragli aperti a eventuali interpretazioni tese Anno LXIV N. 11 Novembre 2013 l’Artigianato 11