associazione
area appalti
La responsabilità solidale
negli appalti
a seguito delle nuove modifiche normative
Il regime di responsabilità solidale negli appalti continua a gravare sulle
imprese, che sono costrette a operare in un contesto di crisi economica e a
soddisfare i pressanti adempimenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
di Marzia Albasini
N
el presente articolo il punto della normativa
attualmente in vigore a seguito delle modifiche normative in tema di responsabilità solidale negli appalti dal Decreto del Fare e dal Decreto
del Lavoro.
Con l’art. 50 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del Fare)
il legislatore è intervenuto nuovamente in tema di responsabilità solidale negli appalti, sopprimendo la
responsabilità solidale relativamente all’omesso
versamento dell’Iva, che era stata introdotta con
l’art. 35 commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 e
poi modificata con l’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012.
È rimasta, invece, immutata (e ancora in vigore) la responsabilità solidale per l’omesso versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
La normativa a oggi in vigore prevede nuovi commi da 28 a 28-ter all’art. 35 del D.L. n. 223/2006, con
le seguenti specifiche:
• una responsabilità solidale “fiscale”: l’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore dell’omesso
versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente maturate in relazione all’appalto e subappalto, se procede al pagamento del
corrispettivo senza aver preventivamente verificato e
ottenuto la regolarità dei versamenti.
È bene sottolineare che tale responsabilità solidale
opera in relazione a quello specifico rapporto contrattuale e nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore;
• una forma di responsabilità di tipo sanzionatorio
in capo al committente: nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo pattuito senza aver verificato e ottenuto certificazione del
regolare pagamento delle ritenute maturate, è soggetto a una sanzione per un ammontare variabile da
5mila euro a 200mila euro.
Da un punto di vista soggettivo, la citata responsabilità solidale trova applicazione per i soggetti imprenditori, titolari di Partita Iva e i soggetti Ires di
cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 sprovvisti di
Partita Iva (quali ad esempio gli enti non commerciali), mentre ne risultano essere esclusi i committenti
persone fisiche, le stazioni appaltanti pubbliche e
i condomini, oltre alle imprese estere.
Per quanto concerne l’ambito “oggettivo”, il regime della responsabilità solidale trova applicazione, a
prescindere dal settore economico in cui operano le
parti contraenti, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere e servizi stipulati a partire dal
12 agosto 2012, i cui pagamenti sono effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate, con le Circolari n. 40/2012 e n. 2/2013).
Sono, invece, esclusi i contratti di appalto di fornitura di beni, i contratti d’opera di cui all’art. 2222
C.C., i contratti di trasporto di cui all’art. 1678
C.C., i contratti di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (tra consorzio e consorziati).
Sul tema è pendente all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica in riferimento a tutti
quei contratti nei quali la prestazione di “dare”, caratterizzante la vendita, sia prevalente rispetto al “fare”,
caratterizzante l’appalto, per i quali sembrerebbe potersi escludere l’applicazione della responsabilità solidale.
Si tratta di contratti in uso nella prassi commerciale che
non trovano un’adeguata qualificazione giuridica, lasciando spiragli aperti a eventuali interpretazioni tese
Anno LXIV
N. 11
Novembre 2013
l’Artigianato
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