L' Artigianato Novembre 2013 | Page 15

associazione vista contributivo, previdenziale e assistenziale in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori. Debbono invece ritenersi esclusi i lavoratori autonomi, anche artigiani, considerato che questi sono tenuti in via esclusiva e autonoma all’assolvimento degli oneri contributivi. Una diversa interpretazione porterebbe a una sostanziale coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente (in questo senso la Circolare Ministero del Lavoro 29 agosto 2013 n. 35 e la Circolare della Fondazione Studi e Consulenti del Lavoro n. 13 d.d. 16.10.2013). La riforma prevede inoltre che i Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) possano derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi. area appalti La norma, infine, chiarisce che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le Pubbliche amministrazioni. Anche a queste ultime, invece, si applica l’art. 1676 Codice Civile, che prevede che «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda». Tale obbligazione non prevede limiti temporali, a differenza della precedente, che opera entro il limite di due anni. Attualmente, la mappa delle responsabilità integrata con le novità è la seguente: Contributiva Assicurativa (art. 29, II) Retributiva (art. 29, II) Ritenute IRPEF IVA Appalti pubblici NO NO In parte (*) NO NO Appalti privati SÌ (per 2 anni) SÌ (per 2 anni) SÌ (per 2 anni) (*) NO (**) NO Appalti pubblici e Appalti privati SÌ (per 2 anni) SÌ (per 2 anni) In parte (*) SÌ (nei limiti del dovuto) NO Responsabilità