associazione
vista contributivo, previdenziale e assistenziale in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori.
Debbono invece ritenersi esclusi i lavoratori autonomi, anche artigiani, considerato che questi sono tenuti in via esclusiva e autonoma all’assolvimento degli
oneri contributivi. Una diversa interpretazione porterebbe a una sostanziale coincidenza tra trasgressore e
soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente
(in questo senso la Circolare Ministero del Lavoro 29
agosto 2013 n. 35 e la Circolare della Fondazione Studi
e Consulenti del Lavoro n. 13 d.d. 16.10.2013).
La riforma prevede inoltre che i Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) possano derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti
con riferimento ai trattamenti retributivi. Restano inderogabili le previsioni circa la responsabilità solidale
per i contributi previdenziali e per quelli assicurativi.
area appalti
La norma, infine, chiarisce che le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano per gli appalti in cui committenti siano le Pubbliche amministrazioni.
Anche a queste ultime, invece, si applica l’art.
1676 Codice Civile, che prevede che «Coloro che, alle
dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività
per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire
quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che
il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi
propongono la domanda».
Tale obbligazione non prevede limiti temporali, a
differenza della precedente, che opera entro il limite
di due anni.
Attualmente, la mappa delle responsabilità integrata con le novità è la seguente:
Contributiva
Assicurativa
(art. 29, II)
Retributiva
(art. 29, II)
Ritenute IRPEF
IVA
Appalti pubblici
NO
NO
In parte (*)
NO
NO
Appalti privati
SÌ
(per 2 anni)
SÌ
(per 2 anni)
SÌ
(per 2 anni) (*)
NO (**)
NO
Appalti pubblici
e Appalti privati
SÌ
(per 2 anni)
SÌ
(per 2 anni)
In parte
(*)
SÌ
(nei limiti del
dovuto)
NO
Responsabilità