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NEWS APPALTI
Misure urgenti
per la semplificazione
È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il Decreto Legge 24 giugno
2014, n. 90 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”
che contiene, tra le altre,
disposizioni di semplificazione
che interessano i lavori pubblici
e il comparto delle costruzioni.
di Marzia Albasini
N
el Decreto sono state inserite disposizioni
(art. 24) che mirano a ridurre i tempi e a
uniformare e standardizzare la modulistica
relativa all’edilizia e all’ambiente, mediante l’elaborazione di un modello unico per la presentazione
dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Fermo
restando gli schemi unici predisposti, rimane in capo alle Regioni – e alla nostra Provincia – la possibilità di intervenire adeguando, in relazione alle particolarità e specifiche normative locali, «i contenuti dei
quadri informativi dei moduli semplificati e unificati,
utilizzando i quadri e le informazioni individuati come
variabili». Ricordiamo che a livello locale è attivo un
Tavolo di Semplificazione – promosso dall’Assessore
Carlo Daldoss e al quale partecipa anche la nostra
Associazione – per la semplificazione della Legge Urbanistica provinciale, nel quale sono emersi importanti spunti di miglioramento e revisione dell’intera
L.P. n. 1/1998, sui quali vi terremo informati anche
tramite il nostro sito (www.artigiani.tn.it).
20 l’Artigianato
Anno LXV
N. 7
Luglio 2014
Il Decreto Legge n. 90/2014, all’art. 19, ha soppresso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, i cui poteri, compiti e funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza (Anac), che è stata rinominata Autorità nazionale anticorruzione. Il nuovo
Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione ha
il compito di presentare al Presidente del Consiglio
dei Ministri un piano per il riordino dell’Autorità
stessa entro il 31 dicembre 2014.
L’art. 39 del Decreto introduce all’art. 38 del Codice
degli appalti pubblici nazionale un importante nuovo
comma (comma 2bis) stabilendo che, qualora il concorrente abbia omesso di presentare in sede di gara
di appalto una dichiarazione sostitutiva oppure abbia presentato una dichiarazione sostitutiva incompleta o irregolare, è tenuto a pagare in favore della
stazione appaltante una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. Tale sanzione è prevista in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore
all’uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a 50mila euro. Il versamento di tale sanzione
è garantito dalla cauzione provvisoria.
La norma prescrive che la stazione appaltante assegni al concorrente un termine, non superiore a 10
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione
della dichiarazione mancante o incompleta consente
al concorrente di rimanere in gara. In caso contrario,
il concorrente è escluso dalla gara di appalto.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede
la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Il comma 2 bis introdotto prosegue stabilendo che
«ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza
di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia
delle offerte».
All’articolo 46 del Codice appalti nazionale, laddove è prevista la tassatività delle cause di esclusione
dalle gare di appalto, è inserito un nuovo comma
(comma 1-ter) che chiarisce che tali norme «si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara».