associazione
area appalti
dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del
bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti».
La norma introduce l’inciso “Ove ricorrano condizioni
di particolare urgenza”, concetto non propriamente definito, che lascia quindi la discrezionalità alla stazione
appaltante nella definizione della “particolare urgenza”,
ma che – a parere di chi scrive – potrebbe essere interpretato anche in maniera estensiva, al fine di applicare
la norma in tutte le situazioni di difficoltà delle imprese
subappaltatrici che subiscono il mancato pagamento
dell’appaltatore principale.
La circolare provinciale sopra richiamata nulla statuisce in merito all’applicazione della norma nel nostro territorio provinciale, stante la vigenza dell’art.42
della L.P. 26/1993 che regolamenta i subappalti di rilevanza territoriale. Si ritiene tuttavia che la portata
favorevole della norma, soprattutto in riferimento a
situazioni critiche e urgenti e al fine di garantire parità di trattamento, dovrebbe essere recepita anche sul
territorio provinciale.
Il Decreto Legge 145/2013, inoltre, introduce nello
stesso art. 118 del Codice anche il comma 3 bis, che
prevede il pagamento nel caso in cui l’appaltatore
versi nella procedura di concordato preventivo. Il
nuovo comma 3 bis, infatti recita: «È sempre consentito
alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto
in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni
eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura».
Nella relazione illustrativa al decreto legge è stato
evidenziato che, nell’ipotesi in cui l’appaltatore versi
in concordato preventivo, si trova in una situazione
di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori, con la conseguenza che non sarebbe coerente con la finalità della
Unione Europea: aggiornate
le soglie per il mercato appalti
pubblici
È stato emanato dalla Commissione il Regolamento
CE n. 1336 d.d. 13 dicembre 2013, di immediata entrata
in vigore nel nostro ordinamento a decorrere
dall’1 gennaio 2014, che aggiorna le soglie
di applicazione in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti di lavori, nonché
di servizi e forniture, stabilite dalle Direttive
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
La modifica incide sull’art. 28 del Codice dei Contratti
(D.Lgs. n. 163/2006), rubricato “Importi delle soglie
20 l’Artigianato
Anno LXV
N. 2
Febbraio 2014
norma che introduce il concordato preventivo (cioè
quella di garantire la continuità aziendale) applicare
per tale ipotesi la sospensione dei pagamenti prevista
dalla normativa, poiché essa inciderebbe sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante.
In merito a tale norma, la circolare provinciale d.d.
27 gennaio 2014 ha chiarito che, stante la natura processuale della modifica, la stessa trova applicazione
anche nel territorio della Provincia Autonoma di
Trento. Nel merito, la circolare ha opportunamente
richiamato la relazione al Disegno di Legge e ha chiarito che “la modifica prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore principale e ai subappaltatori, secondo le
disposizioni impartite dal Tribunale competente, al
fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i
creditori dell’appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto”.
Infine, tra le norme di interesse per gli appalti pubblici, l’art. 13 comma 11 del Decreto Legge estende
l’applicazione dell’art. 237-bis del Codice (prima limitato ai soli settori speciali e solamente ai contratti affidati successivamente all’entrata in vigore della legge
che ha introdotto l’art. 237-bis) a tutti i contratti
aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati
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