L' Artigianato Febbraio 2014 | Page 22

associazione area appalti dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti». La norma introduce l’inciso “Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza”, concetto non propriamente definito, che lascia quindi la discrezionalità alla stazione appaltante nella definizione della “particolare urgenza”, ma che – a parere di chi scrive – potrebbe essere interpretato anche in maniera estensiva, al fine di applicare la norma in tutte le situazioni di difficoltà delle imprese subappaltatrici che subiscono il mancato pagamento dell’appaltatore principale. La circolare provinciale sopra richiamata nulla statuisce in merito all’applicazione della norma nel nostro territorio provinciale, stante la vigenza dell’art.42 della L.P. 26/1993 che regolamenta i subappalti di rilevanza territoriale. Si ritiene tuttavia che la portata favorevole della norma, soprattutto in riferimento a situazioni critiche e urgenti e al fine di garantire parità di trattamento, dovrebbe essere recepita anche sul territorio provinciale. Il Decreto Legge 145/2013, inoltre, introduce nello stesso art. 118 del Codice anche il comma 3 bis, che prevede il pagamento nel caso in cui l’appaltatore versi nella procedura di concordato preventivo. Il nuovo comma 3 bis, infatti recita: «È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura». Nella relazione illustrativa al decreto legge è stato evidenziato che, nell’ipotesi in cui l’appaltatore versi in concordato preventivo, si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori, con la conseguenza che non sarebbe coerente con la finalità della Unione Europea: aggiornate le soglie per il mercato appalti pubblici È stato emanato dalla Commissione il Regolamento CE n. 1336 d.d. 13 dicembre 2013, di immediata entrata in vigore nel nostro ordinamento a decorrere dall’1 gennaio 2014, che aggiorna le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, nonché di servizi e forniture, stabilite dalle Direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La modifica incide sull’art. 28 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), rubricato “Importi delle soglie 20 l’Artigianato Anno LXV N. 2 Febbraio 2014 norma che introduce il concordato preventivo (cioè quella di garantire la continuità aziendale) applicare per tale ipotesi la sospensione dei pagamenti prevista dalla normativa, poiché essa inciderebbe sulla prosecuzione delle attività, danneggiando appaltatore, subappaltatori e stazione appaltante. In merito a tale norma, la circolare provinciale d.d. 27 gennaio 2014 ha chiarito che, stante la natura processuale della modifica, la stessa trova applicazione anche nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Nel merito, la circolare ha opportunamente richiamato la relazione al Disegno di Legge e ha chiarito che “la modifica prevede il versamento dei corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore principale e ai subappaltatori, secondo le disposizioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della par condicio tra i creditori dell’appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto”. Infine, tra le norme di interesse per gli appalti pubblici, l’art. 13 comma 11 del Decreto Legge estende l’applicazione dell’art. 237-bis del Codice (prima limitato ai soli settori speciali e solamente ai contratti affidati successivamente all’entrata in vigore della legge che ha introdotto l’art. 237-bis) a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati prim H[8