primo piano
chiarimento
prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di
cui all’articolo 45, comma 2.
Nota relativa all’articolo 43: Così modificato dall’art. 24,
l.r. 15 novembre 2010, n. 16. Ai sensi del citato art. 24,
l.r. 16/2010, la limitazione di cui al comma 5 non si applica alle
manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore
della predetta l.r. 16/2010, nei Comuni ricadenti nelle aree
depresse dell’ex Obiettivo 2.
EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 24 maggio 2013, n. 4
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE
PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA
Art. 7 bis “Hobbisti”
1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non
essendo in possesso dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3,
vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario
e occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo
nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c bis).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori
professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema
fieristico regionale).
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta
nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino
identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi
spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza,
oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per
i residenti in altra Regione.
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino
identificativo e le modalità di presentazione dell’istanza per
l’ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui
all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune
revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta
all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare
e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell’arco
di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto
al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari
a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante
la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico
e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo
di due anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella
stessa unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve
munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3
partecipano ad un mass [[