L' Artigianato Febbraio 2014 | Page 10

primo piano chiarimento prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 2. Nota relativa all’articolo 43: Così modificato dall’art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16. Ai sensi del citato art. 24, l.r. 16/2010, la limitazione di cui al comma 5 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell’ex Obiettivo 2. EMILIA ROMAGNA Legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA Art. 7 bis “Hobbisti” 1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c bis). 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale). 3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione. 4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino. 5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell’arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. 6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un mass [[