L' Artigianato Febbraio 2014 | Page 9

primo piano Il quadro normativo esistente VENETO Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001) NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo 1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e a essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3. 2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. 3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno. 4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni: a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia; b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino; c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita. 5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a: a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni; b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a); c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti. 6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. 7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 2 chiarimento ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzi