primo piano
Il quadro normativo esistente
VENETO
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)
NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti
dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che
esercitano l’attività commerciale in modo professionale e a essi
si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale
effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche
operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo
professionale e che vendono beni ai consumatori in modo
del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano
ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta
l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo;
gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente
le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi
spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile
e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni
di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria
condizione di operatore non professionale, per non più
di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che
conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni
al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita
al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.
Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso
valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire
cinquecentomila; tale importo può essere aggiornato ogni
due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni
ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo
sono tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento
di cui al comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori
non professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo,
effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca
delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi
di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977,
n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo
è deliberata dal comune, che ne approva il regolamento,
nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 2
chiarimento
ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente
della struttura regionale competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, disciplina il funzi