IL MISTERO DI BELICENA VILLCA - prima parte (ITALIANO) IL MISTERO DI BELICENA VILLCA parte 1 - (ITALIANO) | Page 210

Romano, i concetti precedenti, ereditati dagli Etruschi, erano contemplati nel Diritto Romano antico e in molti aspetti sarebbero stati presenti fino all'Epoca degli Imperatori Cristiani. Concretamente sarebbe stato Costantino ad aprire la porta ai più strenui sostenitori del Patto Culturale, quando autorizza con l'Editto di Milano la pratica del Culto Giudeo-Cristiano; ma il maggior danno alla Funzione Regia sarebbe stato causato da Teodosio I settanta anni dopo, formalizzando il Giudeo-Cristianesimo come unica religione di stato. Sarebbe iniziato allora il lungo ma fruttuoso processo in cui il Diritto Romano sarebbe diventato Diritto Canonico; vale a dire, tutto ciò che del Diritto Romano era conveniente per dare fondamento alla supremazia del papato sarebbe stato conservato nel Diritto Canonico, e il resto saggiamente espurgato o ignorato. Quel processo avrebbe fornitola giustificazione legale per il Cesaropapismo, il tentativo del Papa di imporre un assolutismo religioso sui Re di Sangue, i cui esponenti più ferventi erano Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII. Prima del declino dell'Impero, i Re e gli Imperatori Romani si attribuivano origine divina e questo era incluso anche nel Diritto Romano. Il compito di canonici cattolici era, se si vuole, molto semplice: consistette nel sostituire "gli Dei Pagani", fonte della sovranità reale, con il "Vero Dio"; e nello scambiare il massimo rappresentante del Potere, Re o Imperatore, con la figura del "Pietro" il Vicario di Gesù Cristo. Anche se è ovvio, devo chiarire che, dopo queste sostituzioni ogni origine divino fu bandito dal Diritto Canonico, che d'ora in poi sarebbe stato la Legge ufficiale del mondo cristiano: Gesù Cristo era apparso solo una volta e aveva detto: - "Tu sei Pietro, e su questa pietra costruirò la mia Chiesa". Il diritto Divino a governare la Chiesa, e tutte la sue congregazioni, ricchi o poveri, nobili o plebei, corrispondevano quindi unicamente a Pietro; e, naturalmente, ai suoi successori, i Sommi Sacerdoti del Signore. Pietro era stato scelto da Gesù Cristo come suo rappresentante ed esprimere il suo Potere; e Gesù Cristo era il Figlio di Dio; e il Dio Uno nel mistero della Trinità, il Dio Creatore di Tutto ciò che Esiste: non vi era nulla, quindi, nel mondo che potesse essere considerato superiore al rappresentante di Dio Creatore. Di conseguenza, se qualcuno osasse opporsi a Pietro, se pretendesse di esercitare un Potere o una Volontà opposta a quella del Vicario di Gesù Cristo, se si arrogasse un Diritto Divino, per quello, sarebbe chiaramente un eretico, un uomo maledetto da Dio, un essere che per sua stessa insolenza si è posizionato al di fuori della Chiesa e che bisogna, in tutta onestà, sopprimere dal mondo. Il Diritto Canonico non lasciò, quindi, alcuna possibilità per i Re di Sangue di esercitare la Funzione Reale: la Sovranità reale proveniva ora dal culto cristiano; e i Re dovevano essere investiti dai successori di Pietro, i Sacerdoti maximus. E se la sovranità reale doveva essere confermata, il principio dell’Aristocrazia del Sangue Puro fu cancellato, come era conveniente al Patto Culturale. Naturalmente, come tante altre volte, i popoli si sarebbero sottomessi all'incantesimo dei Sacerdoti e sarebbero arrivati i tempi oscuri dell'assenza di un Re, in cui la Funzione Reale sarebbe stata usurpata dalle Potenze della Materia. I Re del Diritto Canonico non sono Re di Sangue ma semplici governatori, agenti del Potere di Stato, secondo la definizione di Papa Gelasio I: "oltre al