i pannelli . A distanza di ulteriore tempo , a seguito di perizia dalla stessa autonomamente commissionata Gamma SpA denunciava a Zeta Srl vizi di natura tecnica dell ’ opera ben più gravi , relativi alla struttura di sostegno dei pannelli , alla connessione dell ’ impianto , all ’ isolamento connettori , alla canalizzazione conduttori , al posizionamento dell ’ inverter di connessione , al posizionamento del trasformatore , quantificando il relativo danno in 50.000 euro e conseguentemente non procedendo a completare il pagamento dell ’ opera nel suo complesso . Nell ’ impossibilità di trovare una soluzione amichevole alla controversia , il caso finì pertanto in tribunale , ove ciascuna parte ebbe modo di puntualizzare le proprie pretese . Che in termini di diritto si concentrarono su di un punto focale : la segnalazione dei vizi occulti da parte di Gamma SpA era avvenuta nei termini di legge ?
L ’ eccezione di prescrizione
Il fornitore Zeta Srl basò la propria difesa sul profilo fondamentale dell ’ intervenuta decadenza e prescrizione dell ’ azione di Gamma SpA . Come infatti ebbe a notare , la relazione tecnica predisposta su incarico di Gamma SpA in cui si descrivevano i vizi denunciati , era stata conosciuta da Zeta Srl ben oltre il termine sia di otto giorni dalla scoperta da parte del committente che di un anno dalla consegna del bene , e pertanto in ossequio all ’ art . 1495 c . c . riteneva che ormai l ’ azione di Gamma SpA per il risarcimento del danno ( o quantomeno per una compensazione del medesimo con le somme ancora dovute al fornitore ) non potesse più essere esperita . Prescrive infatti tale norma in
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materia di vendita che ( i ) il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e ( ii ) che l ’ azione si prescrive , in ogni caso , in un anno dalla consegna . A supporto di tale interpretazione , Zeta Srl allegava le Condizioni Generali proposte a Gamma SpA e da questa sottoscritte , in cui si faceva testualmente riferimento alla “ vendita dell ’ impianto fotovoltaico indicato nella proposta di acquisto sottoscritta dal Cliente ” e che “ la proposta , unitamente agli allegati e alle condizioni generali di seguito riportate , costituisce il contratto per la vendita di impianto fotovoltaico ”. In altri termini , il contratto stesso si proponeva come contratto di vendita e pertanto si sarebbero dovute applicare le norme civilistiche sopra riportate . Al contrario , Gamma SpA eccepiva che – indipendentemente dalla formulazione letterale del contratto – questo doveva intendersi come contratto di appalto , posto che accanto alla mera fornitura del bene ( che caratterizza la vendita in senso stretto ) il fornitore si era impegnato ad una serie di servizi ed attività ulteriori di importanza fondamentale , quali la progettazione e l ’ installazione dei pannelli fotovoltaici . Con la conseguenza che i termini per la denuncia del vizio e l ’ azione processuale conseguente non avrebbero dovuto essere quelli ( particolarmente brevi ) previsti per il contratto di vendita , quanto piuttosto quelli relativi al contratto d ’ appalto ( maggiormente favorevoli al committente ). Il problema pertanto risulta riconducibile al corretto inquadramento in termini di diritto del contratto sottoscritto : vendita o appalto ? |
Note in diritto
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità e di merito , è possibile identificare il criterio fondamentale per la qualificazione del contratto nello schema causale sottostante il medesimo . In altri termini , nell ’ individuare se l ’ obbligazione principale assunta dal fornitore dietro corrispettivo sia da individuarsi nel trasferimento della proprietà di un bene ( vendita ) ovvero nell ’ esecuzione di un ’ opera mediante propria organizzazione ( appalto ). Indipendentemente dalla terminologia utilizzata nelle condizioni di contratto , infatti , si deve avere riguardo agli effettivi elementi che caratterizzano il medesimo . Nel caso in esame , risulta pacifico che con riferimento alla realizzazione dell ’ impianto Gamma SpA , aveva demandato a Zeta Srl la realizzazione della progettazione e dell ’ installazione del medesimo impianto , e quest ’ ultima aveva incaricato i propri ulteriori fornitori dell ’ esecuzione di specifiche opere . Il che vale ad affermare che il “ fare ” cui si era obbligato il fornitore era essenziale per lo scopo del contratto , in quanto la sola consegna dei pannelli fotovoltaici non rappresentava l ’ adempimento del contratto , la cui corretta esecuzione includeva invece la complessiva opera di progettazione , fornitura , messa in opera , collaudo nonché la predisposizione e presentazione della domanda di accesso alla tariffa incentivante . Di conseguenza il contratto intercorso tra le parti deve essere considerato di appalto ( e non di vendita ) trovando così applicazione la disciplina codicistica prevista per detta tipologia con la conseguente applicazione di termini decadenziali e di prescrizione
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maggiormente ampi . Con riferimento a questi ultimi , vale rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto che il termine previsto a pena di decadenza dall ’ art . 1669 c . c . per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile , decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause , che può essere pertanto postergato all ’ esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale . Dalla riqualificazione del contratto come appalto discende la tempestività della denuncia da parte di Gamma SpA e pertanto la proponibilità della relativa domanda risarcitoria ( indipendentemente dal successivo esito dell ’ istruttoria destinata a valutare l ’ effettiva esistenza e quantificazione del danno stesso ).
La massima
Volendo trarre una massima da quanto sopra descritto , si può affermare che l ’ assoluta prevalenza a termini di contratto della prestazione di “ fare ” rispetto alla mera fornitura di beni implica la sussunzione del contratto nello schema dell ’ appalto , ipotesi questa che si configura quando la prestazione di “ dare ” è un semplice mezzo per la produzione dell ’ opera e se il lavoro resta prevalente rispetto alla materia .
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze n . 2151 / 2023 del 24 ottobre 2023 . Per quanto attiene la giurisprudenza di legittimità si veda tra gli altri Cass . Civ . 29356 / 2022 , contenente ulteriori riferimenti .
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