Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 72

72 NORMATIVA I IMPIANTI ELETTRICI IN CONDOMINIO

compito di assicurare la manutenzione e a un soggetto terzo , indipendente , il compito di controllare che ciò avvenga con tempi e modi previsti dalla normativa tecnica ; l ’ intervento ispettivo cogente non è quindi una duplicazione dei controlli di manutenzione , anche se spesso è interpretato come se lo fosse . Piuttosto deve svolgersi come un controllo prima documentale e poi tecnico , che parte dall ’ esame di un registro di manutenzione ( con l ’ elenco degli interventi fatti , le date di effettuazione , le firme dei responsabili ), per arrivare al controllo visivo e strumentale che quanto riportato nel registro sia veritiero . L ’ importanza del registro di manutenzione è sottolineata dal fatto che per la mancata verbalizzazione delle verifiche il legislatore ha comunque previsto una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 558,41 a euro 2.010,28 ( art . 87 , comma 3 , lettera d ).
Il DPR 462 / 01
La parte relativa alle verifiche ispettive di legge , richiamata dall ’ articolo 86 dell ’ 81 / 08 , è
disciplinata allo stato attuale dell ’ arte dal D . P . R . 462 / 01 . Tale decreto , che ha modificato il precedente regime di omologazione e verifica periodica degli impianti introdotta dal D . P . R . 547 / 55 , si applica agli impianti di terra , agli impianti di protezione contro i fulmini e alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione . Prima dell ’ entrata in vigore del D . P . R . 462 / 01 il processo prevedeva che il datore di lavoro effettuasse , all ’ atto dell ’ avviamento di un ’ attività , la denuncia di tale tipologia di impianti . La denuncia doveva essere presentata , entro trenta giorni dall ’ inizio dell ’ attività , all ’ ente pubblico competente che procedeva con l ’ omologazione dell ’ impianto utilizzando appositi modelli ministeriali , il modello B per gli impianti di terra , il modello A per i fulmini , il modello C per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione . All ’ atto dell ’ entrata in vigore del D . P . R . 462 / 01 il soggetto pubblico preposto all ’ omologazione era l ’ ISPESL ( cui è subentrato l ’ INAIL ), per gli impianti di terra e gli impianti di protezione contro i fulmini , la ASL o l ’ ARPA , competenti
per territorio , a seconda della legislazione regionale , per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione .
Aspetti salienti della nuova normativa
Con l ’ entrata in vigore del D . P . R . 462 / 01 viene confermato il processo già descritto per il D . P . R . 547 / 55 con qualche semplificazione e alcune modifiche . La novità più significativa consiste nel fatto che gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche si intendono omologati con la consegna della dichiarazione di conformità rilasciata dall ’ impresa installatrice di impianti elettrici . Il datore di lavoro invia a tal fine , entro trenta giorni dall ’ i- nizio dell ’ attività , una comunicazione all ’ INAIL ( ex ISPESL ), all ’ ARPA ( ASL / USL a seconda delle disposizioni regionali ) competenti per territorio , con allegata la dichiarazione di conformità . La comunicazione va fatta utilizzando i modelli reperibili presso le rispettive sedi o scaricabili facilmente dai siti Internet degli enti interessati e in alternativa può essere inviata allo sportello unico per le attività produttive dei Comuni , singoli o associati , dove detto sportello è stato attivato . Per quanto riguarda l ’ installazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo d ’ esplosione la procedura è differente . Il legislatore , infatti , considerando tali installazioni maggiormente rischiose , ha mantenuto l ’ obbligo di omologazione a opera dell ’ ente pubblico , in questo caso la ASL o l ’ ARPA , a seconda della legislazione regionale . Pertanto , il datore di lavoro , in caso di nuova installazione ,
deve trasmettere la dichiarazione di conformità entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell ’ attività , agli enti competenti per territorio i quali effettueranno l ’ omologazione dell ’ impianto . Un ’ altra novità riguarda i soggetti che possono effettuare le verifiche ; infatti , il D . P . R . 462 / 01 dà la possibilità al datore di lavoro di avvalersi , in alternativa ai soggetti pubblici , anche di organismi privati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico . Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a mantenere in buono stato di conservazione i propri impianti elettrici attraverso una regolare manutenzione degli stessi , facendo eseguire da personale di sua fiducia le verifiche “ prescritte ” dalle Norme del CEI , Comitato Elettrotecnico Italiano e tenendo la documentazione relativa a disposizione degli organi di vigilanza .
Effettuazione delle verifiche
Il datore di lavoro rispetto a prima , non può più limitarsi a richiedere la verifica periodica a un soggetto abilitato entro i termini di legge , ma deve adoperarsi affinché la verifica sia effettuata entro detti termini secondo quanto previsto dall ’ art . 4 D . P . R . 462 / 01 . La mancata ottemperanza di quest ’ obbligo rende il datore di lavoro passibile delle sanzioni disciplinate dal DLgs 758 / 94 , oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio ( responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili ).
Verifiche periodiche
Il D . P . R . 462 / 01 ha fissato la seguente periodicità della verifica con riferimento alle classificazioni fornite dalle norme CEI :
www . nt24 . it