di interazione e di comunicazione nonchè alla gestione delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali “ DPI ” necessari ai fini dei lavori elettrici . |
La protezione contro i fulmini
Per quanto riguarda la protezione dai fulmini con il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro viene finalmente abbandonato il labirinto delle disposizioni precedenti che sono state abrogate , in particolare gli articoli 36 , 38 e 39 del D . P . R . 547 / 55 . In particolare , gli articoli 36 e 38 rimandavano al D . P . R . 689 / 59 e richiedevano la protezione per quegli impianti installati nelle attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi ed elencate in due tabelle allegate , le tabelle A e B . L ’ articolo 39 , invece , prescriveva il collegamento a terra di tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni collocate all ’ aperto ed è stato il responsabile , negli anni , del collegamento a terra
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indiscriminato e molte volte scorretto di ponteggi , baracche metalliche da cantiere e pezzi metallici di varia foggia e dimensione . L ’ articolo 84 del testo unico , invece , si richiama alla normativa tecnica affidandole il compito di definire i criteri di valutazione del rischio di fulminazione e le caratteristiche costruttive dei dispositivi di protezione . Nel caso di condominio con un lavoratore alle dipendenze il proprietario o l ’ amministratore devono affidare ad un esperto il compito di effettuare la valutazione del rischio di fulminazione . Se dalla valutazione emerge la necessità di proteggere la struttura dovranno incaricare un progettista di redigere il progetto per la realizzazione dell ’ impianto di protezione , che potrà riguardare il parafulmini ( LPS esterno ), i provvedimenti per la protezione delle persone , degli impianti e delle apparecchiature contro le sovratensioni ( LPS interno ). Infine , realizzato il progetto dovranno incaricare l ’ impresa installatrice che dovrà operare in |
conformità con il decreto 37 / 08 . Sono di seguito richiamate le Norme armonizzate applicabili in materia : - Norma CEI EN 62305-1 ( CEI 81-10 / 1 ) - Parte 1 : Principi generali
- Norma CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10 / 2 ) - Parte 2 : Valutazione dei rischi
- Norma CEI EN 62305-3 ( CEI 81-10 / 3 ) - Parte 3 : Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone ;
- Norma CEI EN 62305-4 ( CEI 81-10 / 4 ) - Parte 4 : Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture . Si ricorda inoltre la Norma CEI 81-10 V1 che è una norma italiana che modifica la Premessa Nazionale alla serie di Norme CEI EN 62305 , nonché alcuni articoli delle Norme CEI EN 62305-1 , CEI EN 62305-2 e CEI EN 62305-3 . È interessante osservare che con l ’ abrogazione D . P . R . 547 / 55 e dei provvedimenti legislativi suoi satelliti ne deriva che , in applicazione del D . P . R . 462 / 01 , tutti
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gli impianti di protezione delle strutture dai fulmini installati negli ambienti di lavoro a seguito di valutazione ( strutture “ non auto protette ”), ora devono essere denunciati e rientrano nella procedura prevista , appunto dal D . P . R . 462 / 01 . Va infine segnalato che , per effetto dell ’ articolo 29 del DLgs 81 / 08 , la valutazione dei rischi va aggiornata nei casi in cui l ’ e- ventuale normativa tecnica di riferimento , che stabilisce i criteri per l ’ effettuazione della valutazione stessa , dovesse subire modifiche significative . Per quanto riguarda gli impianti di protezione contro i fulmini l ’ entrata in vigore della Norma CEI EN 62305-2 ( CEI 81-10 / 2 ) ha determinato la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi effettuate assumendo come riferimento la normativa precedente .
DLgs 81 / 08 Art . 29 . Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ... 3 . La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata , nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 , in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori , o in relazione al grado di evoluzione della tecnica , della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità . A seguito di tale rielaborazione , le misure di prevenzione debbono essere aggiornate . Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato , nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 ,
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