dell ’ articolo 2051 del codice civile e quindi devono adoperarsi affinché tutte le parti comuni del condominio e i relativi impianti siano realizzati e conservati in modo da salvaguardare la salute delle persone che sono presenti . Non scattano , se non esiste il “ lavoratore ”, gli obblighi di cui al D . lgs 81 / 08 . Nel caso di portiere dipendente del condominio trova applicazione il DPR 462 / 01 e la valutazione dei rischi ( obbligatoria ) è finalizzata all ’ applicazione gli articoli 35 e 36 ( formazione e informazione ), e del titolo III per quanto riferito alle attrezzature messe a disposizione per il lavoro ( vedi art . 3.9 ). 1.3.1 Il Testo unico sulla sicurezza , decreto legislativo 81 / 08 Il testo unico subentra al decreto legislativo 626 / 94 che aveva recepito una serie di direttive comunitarie in materia di sicurezza dei luoghi d lavoro ed era entrato in vigore parallelamente al D . P . R . 547 / 55 , testo chiave in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro dal primo dopoguerra fino al 2008 . Nel 2008 appunto nasce il testo unico che riunisce , integra e supera tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzioni infortuni e diventa l ’ unico e incontrastato punto di riferimento . Per quanto riguarda la sicurezza elettrica , il cuore dell ’ argomento è trattato all ’ interno del Capo IV del Titolo III , relativo agli articoli da 80 a 87 che sostituiscono gli oltre sessanta articoli del Titolo VII del D . P . R . 547 / 55 . Il metodo utilizzato dal legislatore è quello del nuovo approccio che prevede l ’ enunciazione dei principi generali di sicurezza lasciando poi alle norme il compito di definirne le modalità di attuazione . In questa sede saranno approfonditi solo quegli articoli che possono trovare più facilmente applicazione nei condomini con presenza di “ lavoratore ”. |
La valutazione dei rischi e la regola dell ’ arte
L ’ articolo 80 introduce il concetto di valutazione del rischio elettrico che è di fondamentale importanza , anche se purtroppo ancora sottovalutato . Il datore di lavoro deve , nell ’ ambito della propria attività , valutare i rischi legati all ’ elettricità e adottare , di conseguenza , i mezzi di protezione necessari , applicando la normativa tecnica in materia ( Norme CEI , CENE- LEC , IEC , ecc .). Rientrano nella valutazione dei rischi , ad esempio , la scelta dei sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti , dei dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti , dei componenti in relazione alle condizioni d ’ uso e alle influenze esterne . Il datore di lavoro definisce gli interventi di manutenzione periodica e ne stabilisce la periodicità laddove non specificati da normative tecniche specifiche . Nell ’ articolo 81 sono richiamati nuovamente i principi legati alla regola dell ’ arte , senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già richiamato dalla legge 186 / 68 e dal decreto 37 / 08 .
I lavori elettrici
Negli articoli 82 e 83 si affronta il problema della sicurezza elettrica in occasione dei lavori elettrici con particolare riguardo ai lavori sotto tensione e a quelli effettuati in prossimità di parti attive . È opportuno sottolineare come una parte significativa degli infortuni dovuti all ’ elettricità riguardano persone che sono coinvolte nell ’ esecuzione di lavori elettrici . Le cause sono svariate , dalla mancanza di adozione delle necessarie precauzioni , all ’ inadeguatezza delle attrezzature utilizzate , al mancato uso dei dispositivi di protezione individuale
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, alla cattiva comunicazione tra i soggetti preposti all ’ esecuzione dei lavori , o ancora alla premura o alla disattenzione . Il principio enunciato dalla legge , in continuità con quanto affermato dal D . P . R . 547 / 55 è che i lavori sotto tensione sono , di regola , vietati . La deroga al divieto può avvenire a determinate condizioni : - le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche ;
- per sistemi di categoria 0 e I ( bassissima e bassa tensione ), purché l ’ esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica ;
- per sistemi di II e III categoria ( media e alta tensione ), purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate , con specifico provvedimento del Ministero del lavoro , della salute e delle politiche sociali , ad operare sotto tensione .
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L ’ argomento è importante e delicato perché riguarda le caratteristiche tecniche e di formazione di cui devono essere in possesso le imprese cui sono affidati i lavori di manutenzione degli impianti elettrici . Le due principali norme tecniche di riferimento in materia sono la Norma CEI EN 50110- 1 ( CEI 11-48 ): “ Esercizio degli impianti elettrici ” e la Norma CEI 11-27 : “ Lavori su impianti elettrici ” che costituiscono il riferimento obbligato per la problematica in questione . Le norme enunciate non si limitano a dare prescrizioni circa i lavori sotto tensione ma riguardano tutte le tipologie di lavori elettrici , inclusi quelli fuori tensione e quelli in prossimità di parti attive . La loro importanza risiede nel fatto che individuano le caratteristiche delle persone che possono essere incaricate di svolgere lavori elettrici e ne definiscono i percorsi formativi . Inoltre stabiliscono le figure chiave che intervengono in un lavoro elettrico e forniscono prescrizioni in merito alle modalità |