6 . Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo , salvo quanto previsto all ’ articolo 15 , non sia stata prodotta o non sia più reperibile , tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell ’ entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza , resa da un professionista iscritto all ’ albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste , che ha esercitato la professione , per almeno cinque anni , nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione , sotto personale responsabilità , in esito a sopralluogo ed accertamenti , ovvero , per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell ’ articolo 5 , comma 2 , da un soggetto che ricopre , da almeno 5 anni , il ruolo di responsabile tecnico di un ’ impresa abilitata di cui all ’ articolo 3 , operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione .
Chi redige la dichiarazione
di rispondenza Nel definire i requisiti del soggetto titolato a firmare la dichiarazione di rispondenza , il legislatore ha pensato che per fare questo tipo di mestiere non occorresse un progettista , ma un professionista in possesso di almeno 5 anni di esperienza . Un conto è fare un progetto da zero , ossia immaginare un ’ opera “ partendo da un foglio bianco ”, un altro conto è prendere in carico un impianto esistente , ricostruirne la consistenza facendo le opportune verifiche di calcolo e magari indicando al committente le parti di impianto che necessitano di interventi di adeguamento . Per questa ragione le dichiarazioni di rispondenza possono essere firmate da un professionista o dal responsabile di un ’ impresa installatrice entrambi con cinque anni d ’ esperienza .
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Decreto 37 / 08 - Art . 8 . Obblighi del committente o del proprietario 1 . Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione , di trasformazione , di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all ’ articolo 1 , comma 2 , ad imprese abilitate ai sensi dell ’ articolo 3 .
2 . Il proprietario dell ’ impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia , tenendo conto delle istruzioni per l ’ uso e la manutenzione predisposte dall ’ impresa installatrice dell ’ impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate . Resta ferma la responsabilita ’ delle aziende fornitrici o distributrici , per le parti dell ’ impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite .
3 . Il committente entro 30 giorni dall ’ allacciamento di una nuova fornitura di gas , energia elettrica , acqua , negli edifici di qualsiasi destinazione d ’ uso , consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita ’ dell ’ impianto , resa secondo l ’ allegato I , esclusi i relativi allegati obbligatori , o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall ’ articolo 7 , comma 6 . La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata
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a seguito di interventi sull ’ impianto , o di un aumento di potenza che senza interventi sull ’ impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all ’ articolo 5 , comma 2 o comunque , per gli impianti elettrici , la potenza di 6 kW .
Cosa deve fare il committente e cosa deve pretendere ( articolo 8 )
I concetti introdotti sono tanti ed hanno molte sfaccettature che forse possono renderli di non facile comprensione per cui vale la pena , in chiusura di questo capitolo , riprendere il filo dell ’ articolo 8 del decreto 37 / 08 che elenca gli obblighi del committente e fare qualche osservazione al riguardo . Innanzitutto il committente deve rivolgersi a un ’ impresa abilitata e quindi deve affidare i lavori a un ’ impresa iscritta alla camera di commercio o al registro delle imprese artigiane . Se il committente affidasse l ’ esecuzione di un impianto elettrico o di parte di esso a impresa non abilitata potrebbe essere soggetto alle sanzioni previste dall ’ articolo 15 del decreto stesso . Una volta che l ’ impianto è stato realizzato , il committente adotta da subito le misure necessarie a mantenerlo in buone condizioni di efficienza secondo
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le istruzioni d ’ uso consegnategli dall ’ installatore . Questo secondo aspetto è fondamentale perché introduce l ’ obbligo di manutenzione e se quest ’ obbligo trova già applicazione nei luoghi di lavoro per effetto dell ’ articolo 86 del decreto legislativo 81 / 08 , fissa un punto fondamentale per la sicurezza per gli edifici di civile abitazione dove non sono previsti controlli di legge cogenti . Infine trasmette al distributore dell ’ energia o al venditore copia della dichiarazione di conformità entro 30 giorni dall ’ allaccio della fornitura , pena il distacco della stessa . Poiché il progetto è obbligatorio , il committente deve pretenderlo anche nei casi in cui le caratteristiche dell ’ impianto siano al di sotto dei limiti dimensionali previsti dal decreto 37 / 08 , ricordando che in questo caso potrà bastare la firma del responsabile tecnico della ditta installatrice . Analoga considerazione deve essere fatta per la dichiarazione di conformità che il committente deve richiedere ed esigere , tenuto conto che , una volta preso in carico , l ’ impianto ricade sotto la sua responsabilità . A tal fine dovrebbe essere specificato in un capitolato descrittivo dei lavori l ’ obbligatorietà di consegna di tutti gli elaborati grafici al termine dei lavori specificando che schemi e planimetrie dovrebbe essere rese nella versione “ as built ”. Il committente deve richiedere all ’ impresa installatrice il rapporto di verifica , che il decreto 37 / 08 considera ancora un allegato facoltativo ma che è reso “ obbligatorio ” dalla Norma CEI 64-8 parte 6 . Poichè nella dichiarazione di conformità si dichiara di aver rispettato le norme CEI , in particolare la Norma CEI 64-8 , la produzione del rapporto di verifica diventa necessario . Così operando inoltre il committente è sicuro di aver fatto tutto quanto è in sua facoltà affinché gli impianti siano realizzati a regola d ’ arte e prevenire incidenti e infortuni . |