66 NORMATIVA I STORIA |
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di “ RES ”, di requisiti essenziali di sicurezza , mentre il compito di definire come macchinari e impianti debbano soddisfare i “ RES ” è affidato alle norme armonizzate . Nel settore dell ’ elettricità si afferma già dal 1968 una situazione simile , rafforzata dall ’ entrata in vigore del recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro , prima con il decreto legislativo 626 / 94 , successivamente , con l ’ approvazione del testo unico sulla sicurezza , decreto legislativo 81 / 08 e con l ’ abrogazione ( quasi ) definitiva del D . P . R . 547 / 55 . Il requisito enunciato dal legislatore è quello della regola dell ’ arte e il compito di definire come soddisfare detto principio è affidato alle norme tecniche applicabili .
Dichiarazione di conformità e di rispondenza ( articolo 7 )
Come visto in precedenza la legge 46 / 90 ha introdotto la dichiarazione di conformità . Il decreto 37 / 08 , nel confermarne la validità , ha introdotto la dichiarazione di rispondenza .
Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità attesta sotto responsabilità dell ’ installatore
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che l ’ impianto è realizzato secondo la regola dell ’ arte . Nel caso di impianti rifatti parzialmente , la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte di impianto eseguita , ma in essa deve essere esplicitamente dichiarata la compatibilità con gli impianti preesistenti . La dichiarazione di conformità deve essere corredata da allegati obbligatori : - Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 ; - Relazione con tipologie dei materiali utilizzati ; - Schema elettrico dell ’ impianto realizzato ;
- Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali , già esistenti ;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalle camere di commercio ( ufficio registro delle imprese ) competente per territorio o delle commissioni provinciali per l ’ artigianato .
Dichiarazione di rispondenza
La dichiarazione di conformità è un documento importante come può esserlo il libretto di un ’ automobile ma anche i documenti spesso non si trovano o vanno smarriti . Le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici molte volte si trovano ma sono prive degli allegati
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obbligatori , in modo particolare quelle rilasciate a ridosso dell ’ entrata in vigore della Legge 46 / 90 . Sono poi numerose quelle andate smarrite negli anni , con impianti che rimanevano nudi , senza uno straccio di schema o planimetria che li descrivesse . Il legislatore ha preso in carico questo problema introducendo la “ dichiarazione di rispondenza ”, ovvero quel documento che serve ad attestare che un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 rispetta determinati requisiti di sicurezza . Va precisato che il decreto nulla dice circa la documentazione che deve essere a corredo di tale dichiarazione . Tuttavia , poichè la dichiarazione di rispondenza è documento sostitutivo della dichiarazione di conformità logica vuole che sia dotato di tutti gli allegati obbligatori previsti per quest ’ ultima ( progetto , schemi , elaborati grafici , ecc .). Nel caso in cui l ’ impianto sia stato realizzato prima dell ’ entrata in vigore della legge 46 / 90 e non sia presente alcun tipo di documentazione che ne descriva la consistenza il decreto 37 / 08 non prevede il rilascio della dichiarazione di rispondenza come documento sostitutivo . Si ricorda che il DPR 392 / 94 , decreto per la semplificazione degli atti amministrativi , prevedeva per l ’ amministratore ( art . 6.1 ) o per il proprietario di unità immobiliari ( art . 6.2 ) la possibilità di autocertificare la rispondenza degli impianti alla normativa vigente per lavori effttuati prima dell ’ entrata in vigore della legge 46 / 90 . L ’ autocertificazione doveva esere fatta con atto notorio e doveva indicare la tipologia di lavori di adeguameto effettuati . Ricapitolando , la “ dichiarazione di rispondenza ” può essere rilasciata solo per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008 . Appare in ogni caso opportuno che l ’ amministratore o il proprietario , in assenza di una documentazione di impianto sufficiente , richiedano |
ad un professionista una relazione tecnica che descriva lo stato di fatto dell ’ impianto e , se ne ricorrono le condizioni , ne attesti la rispondenza alla legge 186 / 68 . Il professionista incaricato potrà avere gli stessi requisiti previsti dal decreto 37 / 08 per la redazione della dichiarazione di rispondenza . Nel caso in cui , durante la redazione di una dichiarazione di rispondenza emerga la necessità di adeguare l ’ impianto alla normativa vigente , il tecnico incaricato dovrà produrre il progetto completo degli elaborati previsti dalla Guida CEI 0-2 incluse le eventuali verifiche di calcolo per le parti di impianto di nuova realizzazione rispetto a quelle che vengono mantenute . Allo stesso modo l ’ installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità che i lavori eseguti sono compatibili con l ’ impianto preesistente . In questo caso , se si tratta di un impianto realizzato tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008 ed è stata smarrita la documentazione si può rilasciare una dichiarazione di rispondenza per l ’ impianto esistente e una dichiarazione di conformità per l ’ intervento effettuato . Se invece i lavori di adeguamento sono riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria ( ovvero interventi che non presuppongono verifiche di calcolo ) non è necessario un progetto conforme alla Guida CEI 0-2 , ma dovrà essere rilasciata al termine dei lavori una dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori ( schemi , relazione dei materiali utilizzati , certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali . È questo il caso , ad esempio , di una sostituzione di un quadro elettrico fatta unicamente mantenendo le linee esistenti e sostituendo gli interruttori di protezione con altri aventi caratteristiche identiche .
Decreto 37 / 08 - Art . 7 - Dichiarazione di conformità ...
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