- Titolari dell ’ impresa , soci e collaboratori familiari da almeno sei anni . Ciò che appare evidente è che questo tipo di qualifica è sostanzialmente sulla carta e nulla dice circa le reali capacità dell ’ impresa . Da qui appare evidente la difficoltà che incontra chi deve scegliere tra le numerose ditte in possesso della qualifica necessaria . Una lettura più attenta del decreto però qualche spunto in tale senso la può dare . Si vuole ricordare infatti che l ’ installatore , al termine dei lavori deve rilasciare una dichiarazione di conformità che deve essere completa di una serie di allegati obbligatori . La completezza e la qualità di questi allegati sono elementi molto importanti perché fotografano l ’ impianto e devono descrivere come è realizzato a garanzia sia dell ’ impresa installatrice , sia di chi è tenuto a gestirlo . Può essere quindi elemento di valutazione per il committente che deve affidare i lavori a una ditta , esaminare la qualità degli allegati normalmente forniti dalla ditta stessa .
Progettazione : professionisti e installatori ( articolo 5 )
Come già visto in precedenza l ’ obbligo di progetto era già stato introdotto dalla legge 46 / 90 all ’ articolo 6,1 che lo richiedeva “ per l ’ installazione , la trasformazione e l ’ ampliamento degli impianti di cui ai commi 1 , lettere a ), b ), c ), e ) e g ),” sopra a determinati limiti dimensionali specificati successivamente nel regolamento di attuazione D . P . R . 447 / 91 e legati , nell ’ intenzione del legislatore , alla complessità dell ’ impianto . Vengono qui riportati per comodità del lettore perché costituiscono i termini di riferimento fino a quando la legge è rimasta in vigore .
Legge 46 / 90 - Art . 5 - Progettazione degli impianti a ) per gli impianti elettrici installati
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in edifici di civile abitazione per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW ; per le utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq ; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo , collegati ad impianti elettrici , per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori . b ) per gli impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive , al commercio , al terziario e ad altri usi , sempre , per utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V , inclusa la parte in bassa tensione ; per utenze alimentate in , bassa tensione , qualora la superficie superi i 200 mq ; c ) per tutti i tipi di impianto il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l ’ unità immobiliare provvista , anche solo parzialmente , di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI , in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio d ’ incendio .
Il decreto 37 / 08 passa oltre e afferma che il progetto è sempre obbligatorio per tutti i lavori d ’ installazione , trasformazione e ampliamento degli impianti , inclusi gli impianti elettrici . I limiti dimensionali introdotti dalla legge 46 / 90 sopravvivono , sia pure con qualche differenza , e servono per definire le caratteristiche del soggetto abilitato a firmare il progetto . Il progetto può essere sempre redatto da un perito o da un ingegnere iscritti nei rispettivi albi e questa condizione diventa un obbligo al di sopra di determinati limiti dimensionali dell ’ impianto che sono specificati dall ’ articolo 6 comma 2 che modifica quanto previsto dall ’ art . 4 del DPR 447 /.
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In tutti gli altri casi il progetto , che deve sempre esserci , può essere firmato , in alternativa al professionista , dal responsabile tecnico dell ’ impresa installatrice . |
Caratteristiche del progetto
Come deve essere fatto un progetto per potersi definire utile allo scopo ? Chi ha un po ’ di esperienza potrà facilmente affermare che nel sottobosco variegato degli impianti elettrici si trova un po ’ di tutto , dalle relazioni ciclostilo che contengono il compendio delle norme pubblicate nella storia ma senza una descrizione dell ’ impianto progettato , a schemi o planimetrie privi di una relazione descrittiva nella quale si riporti il dimensionamento dell ’ impianto . Se il nostro riferimento deve essere , come è , la regola dell ’ arte , è doveroso rimarcare che tutte le disposizioni legislative in materia , dalla legge 186 / 68 , alla legge 46 / 90 , per arrivare al decreto 37 / 08 indicano le Norme CEI come il riferimento che , se rispettato , conduce al soddisfacimento della regola dell ’ arte . Il rispetto dei documenti emanati da CEI e UNI è richiamato direttamente dal decreto 37 / 08 . Esiste a riguardo la Guida CEI 0-2 che descrive l ’ elenco degli elaborati che devono fare sempre parte di
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un progetto . Il legislatore ha ripreso questi concetti contenuti nel corpo normativo precedente e chiari a buona parte degli addetti ai lavori , e li ha inseriti nei commi 3 , 4 e 5 dell ’ articolo 5 del decreto , quello dedicato alla progettazione . In particolare al comma 5 il legislatore ricorda una cosa sacrosanta e cioè che se il progetto viene modificato nel corso dell ’ effettuazione dei lavori , la documentazione deve essere aggiornata in modo da rendere fedele rappresentazione di ciò che è stato costruito . In termini tecnici possiamo dire che la versione del progetto - uno degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità - che il committente deve avere in mano è la versione “ as built ”.
La regola dell ’ arte
Il concetto di sicurezza non può essere assunto come valore assoluto , ma è figlio del livello di sviluppo della società e quindi del periodo storico in cui viene definito . In Italia il limite di sicurezza accettabile dal dopoguerra a oggi si è evoluto considerevolmente e si è modificato ulteriormente quando si è adeguato agli standard imposti dall ’ Unione Europea . In generale , le nuove direttive comunitarie quando vogliono indicare un livello di sicurezza accettabile parlano
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