Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 64

64 NORMATIVA I STORIA

razione di conformità rilasciata dall ’ installatore che ha realizzato e verificato l ’ impianto . Dal punto di vista tecnico la verifica iniziale consiste nelle operazioni che la Norma CEI 64-8 riporta al capitolo 61 come prime verifiche e che comprendono l ’ esame della documentazione , l ’ esame a vista e alcune prove e misure strumentali . Resta da approfondire come riescano a svolgere correttamente i compiti previsti dalla legge quelle ditte installatrici che non sono in possesso e non usano abitualmente strumentazione di misura ; la verifica di questo requisito può costituire uno dei criteri di scelta da parte di quel committente che abbia dei dubbi su come scegliere l ’ impresa installatrice .
Vent ’ anni dopo
Dopo aver visto e compreso lo spirito e il cuore delle premesse , si vuole qui mettere in evidenza quale sia stata l ’ evoluzione legislativa con l ’ introduzione del decreto 37 / 08 , individuando i punti irrisolti della legge 46 / 90 e verificando quali di questi hanno trovato un rimedio . Il primo problema , ossia quello di porre rimedio al lavoro nero rendendo obbligatorio l ’ affidamento a imprese abilitate , non si può dire che sia stato risolto , perchè non è stato attivato , come già visto , un meccanismo di verifica degli impianti non rientranti negli ambienti di lavoro . La seconda questione aperta riguardava il campo di applicazione che , nella legge 46 / 90 era differente a seconda che si parlasse degli impianti elettrici o degli altri tipi di impianto presi in esame . Infine rimaneva da chiarire la questione degli adeguamenti introdotti dall ’ articolo 5.8 e in contrasto con la norma CEI in materia e quindi con la legge 186 / 68 e restavano in sospeso le questioni della manutenzione e delle verifiche . Il decreto 37 / 08 è quindi da leggere in questa chiave , ma all ’ atto pratico
offre solo in parte soluzione alle questioni irrisolte , lasciando i nodi principali ancora da sciogliere , come ad esempio quello di chi controlla l ’ effettivo rilascio della dichiarazione di conformità . Per avere un quadro completo dell ’ e- voluzione legislativa è opportuno analizzare il decreto articolo per articolo limitatamente a quanto previsto per gli impianti elettrici e evidenziare le differenze introdotte rispetto alla legge 46 / 90 .
Campo di applicazione ( articoli 1 e 2 )
Il decreto 22 gennaio 2008 , n . 37 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n . 61 del 13 marzo 2008 ed è entrato in vigore il 27 marzo . La prima novità si trova nel campo di applicazione e non riguarda strettamente gli impianti elettrici : scompare infatti la dizione “ edifici ad uso civile ” che limitava l ’ applicazione della legge appunto agli edifici destinati a civile abitazione con l ’ eccezione degli impianti elettrici per cui veniva estesa - in virtù del comma 2 - anche agli immobili adibiti ad attività produttive , al commercio , al terziario e ad altri usi . Il decreto 37 / 08 si applica quindi a “ tutti gli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d ’ uso ” e così vale per la realizzazione di tutti i tipi d ’ impianto che sono elencati ai punti successivi . Per quanto riguarda gli impianti elettrici , il decreto 37 / 08 si applica a valle del punto di connessione dell ’ energia a tutti gli impianti elettrici di produzione , trasformazione , trasporto dell ’ e- nergia elettrica . Rispetto alla legge 46 / 90 si aggiungono gli impianti di alimentazione dei cancelli motorizzati , fino al quadro di comando del cancello stesso che è da considerarsi come equipaggiamento elettrico della macchina . Ancora , rispetto alla 46 / 90 , scompare l ’ e- sclusione dal campo di applicazione per gli impianti “ all ’ aperto ” che aveva creato qualche problema
interpretativo per gli impianti nei cantieri .
Legge 46 / 90 - Art . 1 - Ambito di applicazione 1 . Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici , indipendentemente dalla destinazione d ’ uso , collocati all ’ interno degli stessi o delle relative pertinenze . Se l ’ impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura . 2 . Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue : a ) impianti di produzione , trasformazione , trasporto , distribuzione , utilizzazione dell ’ energia elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l ’ automazione di porte , cancelli e barriere .
È interessante osservare che gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono stati portati nella lettera a ) rispetto alla legge 46 / 90 dove comparivano alla lettera b ) ( impianti elettronici ) e che viene concessa un ’ estensione per una certa tipologia di impianti di produzione dell ’ energia . Infatti , ricadono nel campo di applicazione del decreto 37 / 08 gli impianti di autoproduzione dell ’ e-
nergia elettrica , quali gli impianti fotovoltaici , di cogenerazione , gli impianti alimentati a biogas o tramite gruppi elettrogeni fino a 20 kW , a patto che ad essi sia collegato un impianto utilizzatore che consumi , almeno in parte l ’ energia prodotta .
L ’ installatore elettrico : chi è e che cosa fa ( articoli 3 e 4 )
La figura centrale del decreto 37 / 08 , così come per la legge 46 / 90 , è la ditta abilitata a realizzare installazioni elettriche , per la quale vengono evidenziati i requisiti tecnico professionali che devono essere posseduti dal responsabile tecnico . La casistica è ampia , come di seguito riportato e spazia dalla laurea alla pratica . Per il titolare o il responsabile tecnico dell ’ impresa installatrice , sono infatti previsti , in alternativa , i seguenti titoli o requisiti : - Laurea in materia tecnica specifica ;
- Diploma più due anni d ’ inserimento continuativo alle dipendenze di impresa del settore ;
- Attestato di formazione professionale più quattro anni d ’ inserimento continuativo alle dipendenze di impresa del settore ; - Operaio specializzato da almeno tre anni ;
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