Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 62

62 NORMATIVA I STORIA

Il progetto : la rivoluzione
Il legislatore aveva fissato il concetto che l ’ impianto elettrico , con l ’ esclusione di quegli interventi che potevano essere ricondotti all ’ ordinaria e straordinaria manutenzione , doveva essere progettato al di sopra di ben definiti limiti dimensionali .
Legge 46 / 90 - Art . 7 - Installazione degli impianti 1 . Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d ’ arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d ’ arte . I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell ’ Ente italiano di unificazione ( UNI ) e del Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI ), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia , si considerano costruiti a regola d ’ arte .
2 . In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti .
3 . Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati , entro tre anni da tale
data , a quanto previsto dal presente articolo .
Si fosse fermato al comma 1 non ci sarebbe stato nulla da dire ; si trattava di una riedizione degli articoli 1 e 2 della già citata Legge 186 del 1968 . Il problema lo introdusse il comma 2 , che richiedeva che tutti gli impianti dovevano essere dotati di impianto di messa a terra e che per di più dovevano essere dotati di interruttore differenziale ad alta sensibilità o sistema di protezione equivalente . Ora , nel gergo tecnico , il differenziale ad alta sensibilità era quello caratterizzato da una corrente differenziale nominale minore o uguale a 30 mA . Così scrivendo il legislatore creava una forzatura rispetto alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano , che chiedevano allora e chiedono tuttora il coordinamento tra il valore di taratura dell ’ interruttore differenziale ed il valore misurato dell ’ impianto di terra . Ad esempio un impianto con resistenza di terra di 100 Ohm che per le Norme CEI avrebbe potuto essere protetto da un differenziale avente corrente nominale pari a 0,3 A , si trovava improvvisamente a non rispondere più ai requisiti indicati dalla 46 / 90 . Ma il problema più grosso era costituito dal numero esorbitante di edifici di civile abitazione ,
in Italia , completamente sprovvisti dell ’ impianto di terra . Problema , tra l ’ altro , ingigantito dal colpo di grazia costituito dal comma tre , che richiedeva l ’ adeguamento di tutti gli impianti nel giro di tre anni . Il legislatore ci mise una pezza che non diminuì la confusione , anzi per certi aspetti la aumentò . Poiché la legge rimandava per la sua completa applicazione all ’ u- scita di un suo regolamento attuativo , si affidò a tale provvedimento ( D . P . R . 447 / 91 ) il compito di riparare i guasti provocati da quei due commi . Ci provò con l ’ articolo 5 e precisamente con i commi 6 e 8 :
DPR 447 / 91 - Art . 5 - Installazione degli impianti ... 6 . Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A . Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell ’ ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi . Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell ’ art . 7 della legge , si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti .
...
8 . Per l ’ adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l ’ adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge , vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l ’ autonoma funzionalità e la sicurezza . Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti : sezionamento e protezione contro le sovracorrenti , posti all ’ origine dell ’ impianto , protezione contro i contatti diretti , protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA . Se con il comma 6 il legislatore rimediava all ’ uso improprio del termine “ alta sensibilità ” ridefinendolo per gli scopi del presente decreto , con il comma 8 andava in deroga rispetto alle norme di buona tecnica e concedeva uno sconto che si può tradurre come segue . Se un impianto ad uso civile preesistente alla data di entrata in vigore della legge 46 / 90 è provvisto
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