Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 61

NORMATIVA 61
Figura 1 . Principali disposizioni di legge . È indicato l ’ anno di entrata in vigore del documento . In rosa le disposizioni che sono state superate , in azzurro quelle che sono tuttora in vigore
di protezione contro i fulmini ed i luoghi con pericolo d ’ esplosione .
- Il D . P . R . 22 ottobre 2001 , n . 462 ( Gazzetta Ufficiale Serie Generale n . 6 pubblicata l ’ 8 gennaio 2002 ) per le verifiche di legge negli ambienti di lavoro . Le prime due disposizioni legislative si applicano a tutti gli ambienti , di vita e di lavoro , la terza e la quarta solo ad attività con presenza di almeno un lavoratore così come definito all ’ articolo 3 del DLgs 81 / 08 e successive modifiche e integrazioni ( figura 1 ). Per rendere l ’ esposizione più chiara possibile saranno inizialmente descritte le disposizioni di legge che si applicano a tutti gli impianti elettrici indipendentemente dal fatto che siano installati in ambienti di vita o di lavoro . Successivamente si approfondiranno quelle che si applicano unicamente agli impianti elettrici installati nei luoghi di lavoro e che nella figura 1 sono evidenziati con un asterisco (*).
Ambienti di vita e di lavoro : il “ decreto 37 / 08 ”
Ferma restando la legge 186 / 68 , mai abrogata , che stabilisce principi più volte ripresi in seguito , e che rimane valido riferimento tutte le volte che leggi e decreti successivi non trovano applicazione , la disposizione di legge chiave è il decreto 22 gennaio 2008 , n . 37 , che raccoglie l ’ eredità della legge 46 / 90 , sostituendola e migliorandola .
Gli “ anni novanta ”
La Legge 46 / 90 era stata introdotta per dare regole utili ai fini della sicurezza in materia , tra gli altri , di impianti elettrici negli edifici di civile abitazione ma , all ’ ultimo momento , il suo campo di applicazione era stato esteso anche agli impianti elettrici installati negli edifici adibiti ad attività produttive , al terziario e ad altri usi . La sua entrata in vigore aveva portato alcune novità piuttosto rilevanti di cui vengono qui ricordate le più importanti . Intanto aveva cominciato col rendere obbligatorio un concetto ovvio : gli impianti elettrici possono essere realizzati solo da elettricisti . O per dirla con le parole del legislatore da un ’ impresa abilitata , in possesso dei “ requisiti tecnico professionali ” che vedremo più avanti . Il meccanismo di abilitazione in principio era stato affidato a una commissione insediata presso le camere di commercio di ciascuna provincia , ovvero , per le imprese artigiane , dalle commissioni provinciali per l ’ artigianato , che esprimevano un parere vincolante . In seguito fu trasformato in quello che è adesso , ossia un riconoscimento formale delle camere di commercio a fronte dell ’ autocertificazione dei requisiti presentata dalle ditte che richiedevano l ’ abilitazione . In un paese dove nelle case di civile abitazione l ’ impianto elettrico poteva essere fatto da chiunque , dal muratore , al dopolavorista passando per il tuttologo esperto di bricolage era , nelle intenzioni , una specie di rivoluzione . La seconda rivoluzione era legata alla documentazione che sarebbe dovuta nascere insieme all ’ impianto e avrebbe dovuto vivere e modificarsi , se del caso , insieme a lui , rappresentandolo sempre , fedelmente .
Il legislatore si inventò allo scopo un qualcosa che è diventato un totem nell ’ immaginario collettivo , la “ dichiarazione di conformità ”. La dichiarazione di conformità , più avanti sbrigativamente ribattezzata “ Di . Co .” era il documento attraverso il quale l ’ installatore che la sottoscriveva dichiarava di avere eseguito un determinato lavoro , seguendo delle norme che era tenuto a specificare . Con il decreto 20 febbraio 1992 “ Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell ’ impianto alla regola d ’ arte di cui all ’ art . 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 , n . 46 , recante norme per la sicurezza degli impianti ” il legislatore specificò anche quali fossero gli allegati obbligatori che la ditta installatrice avrebbe dovuto allegare alla dichiarazione . Lo scopo era quello di fare una foto dell ’ impianto al fine di tutelare tutti , il committente che aveva richiesto un determinato intervento e l ’ installatore stesso che lo aveva realizzato . Tra gli allegati obbligatori c ’ erano il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali , una relazione con la tipologia dei materiali utilizzati , gli schemi dell ’ impianto realizzato ed il progetto ove richiesto .
GIE - IL GIORNALE DELL ’ INSTALLATORE ELETTRICO