Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 49

CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
NORME E LEGGI 49 in regime di subappalto l ’ esecuzione delle opere relative all ’ impianto elettrico all ’ impresa di installazione Gamma . Purtroppo , in tempi successivi Tizio e Caia dovettero rilevare una serie di criticità che si erano nel frattempo venute a verificare nell ’ immobile , segnalandolo più volte nel corso degli anni seguenti e ottenendo solo sporadici interventi volti alla parziale rimozione dei vizi ma senza che si potesse pervenire ad un risultato conclusivo – tanto che le ultime denunce presentate restavano del tutto senza riscontro . Di conseguenza , a seguito di accertamento tecnico preventivo che aveva riconosciuto l ’ esistenza di gravi difetti costruttivi , decisero di esercitare l ’ azione di garanzia nei confronti dell ’ a- zienda appaltatrice . Impresa che eccepiva immediatamente il superamento dei termini di decadenza e prescrizione ( le prime doglianze dei committenti risalivano infatti a cinque anni prima ) e che comunque , rilevando che parte delle contestazioni atteneva le opere assegnate al subappaltatore Gamma , chiamava in causa quest ’ ultimo a titolo di manleva . Il subappaltatore , tuttavia , una volta convenuto in giudizio non solo negava di aver eseguito in modo negligente i lavori , ma deduceva anche di non aver mai ricevuto denunce al riguardo , chiedendo pertanto che venisse riconosciuta conseguente decadenza di Alfa per il mancato esercizio del regresso nei 60 giorni dalla ricezione della denuncia per come previsto dalla normativa applicabile . Inoltre , contestava l ’ infondatezza della domanda sostenendo che i vizi lamentati avrebbero dovuto essere collegati ad omesse manutenzioni o a manomissioni ad opera di terzi . Una situazione certamente complessa , che per essere risolta in termini di diritto deve essere affrontata per fasi distinte .
Riconoscimento del vizio ed effetti sulla prescrizione
Occorre immediatamente rilevare sul punto che i committenti non hanno esercitato né il diritto alla risoluzione del contratto né alla riduzione del prezzo , ma hanno inteso agire per l ’ esatto adempimento dell ’ obbligo di garanzia attraverso l ’ esecuzione delle opere necessarie all ’ eliminazione dei vizi . In tale contesto , la società appaltatrice avrebbe implicitamente riconosciuto - mediante l ’ esecuzione di opere finalizzate alla loro eliminazione - l ’ esistenza di tali vizi , sebbene avendo eccepito la decadenza e prescrizione dell ’ azione di garanzia e avendone contestato l ’ esistenza . Il che vale a dire che l ’ appaltatore pur negando l ’ esistenza dei vizi e la tempestività della relativa segnalazione , si era comunque attivato
BALDASSARI CAVI H1Z2Z2-K per la rimozione degli stessi , riconoscendone così nei fatti l ’ esistenza . Il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di Cassazione per questo tipo di casi ,

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Ottima resistenza idrocarburi ( CEI 20-34 / 0-1 Par . 9 ) Non propagazione fiamma ( CEI EN 60332-1-2 ) Resistenza raggi UV ( CEI EN 50289-4-17 A ) Resistenza oli minerali ( IRM 902 - CEI EN 60811-404 ) Emissione gas corrosivi ( CEI EN 50396 ) Resistenza alte temperature fino a 120 ° C Resistenza all ’ ozono ( CEI EN 50396 ) Resistenza all ’ acqua : AD7 Resistenza sostanze corrosive e inquinanti : AF3 Resistenza all ’ impatto : AG2 Resistenza alle vibrazioni : AH3
REAZIONE AL FUOCO Cca - s1 , d1 , a1 - Dca - s1 , d2 , a1 - Eca
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