prevede che laddove l ’ appaltatore , attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente , tenga una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi , essa – pur senza novare l ’ o- riginaria obbligazione gravante sull ’ appaltatore - abbia l ’ effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all ’ art . 1667 c . c . ( i . e . denuncia entro 60 giorni dalla scoperta ed azione entro due anni dalla consegna ). Di conseguenza , se si ritiene sussistente il riconoscimento implicito dei vizi da parte della società appaltatrice con riguardo alle doglianze dei committenti , se ne deve trarre come conseguenza l ’ operatività del termine ordinario di prescrizione decennale ( cfr . Cassazione n . 6362 / 2012 ) e pertanto ritenere quale tempestiva l ’ azione esercitata da Tizio e Caia – con la derivante responsabilità di Alfa per i difetti accertati . Ma in questo contesto , come si pone l ’ installatore subappaltatore ?
Subappaltatore e comunicazione della denuncia dei vizi
Ammesso e non concesso che il riconoscimento implicito dei vizi da parte dell ’ Appaltatore Alfa
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nel caso di specie ne comporti la condanna in termini di garanzia , resta da comprendere se questi potrà rivalersi su Gamma quale subappaltatore , pur non avendo effettuato in termini formali la comunicazione prevista dall ’ art . 1670 c . c . Ci si dovrà pertanto chiedere se in presenza di tale riconoscimento tacito dei vizi , tale condotta possa esimere l ’ appaltatore dal provvedere alla comunicazione della denuncia entro il termine di 60 giorni al subappaltatore , conservando così ugualmente il diritto ad esercitare il regresso nei suoi confronti a seguito del positivo esperimento dell ’ azione di garanzia da parte del committente . Sul punto , la giurisprudenza di legittimità ha affermato che , ai fini dell ’ ammissibilità dell ’ esercizio dell ’ azione di regresso nei confronti del subappaltatore , l ’ appaltatore avrebbe dovuto comunque provvedere alla tempestiva comunicazione della denuncia del committente , non potendo avere alcuna efficacia scriminante il sopravvenuto riconoscimento dei vizi da parte del solo appaltatore . |
Infatti , l ’ appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell ’ opera a lui contestati dal committente e , prima della formale denuncia di quest ’ ultimo , non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore , atteso che il committente potrebbe accettare l ’ opera nonostante i vizi palesi , non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente . Inoltre , come già affrontato in passato anche sulle pagine di questo Giornale , la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall ’ appaltatore ai sensi dell ’ art . 1670 c . c ., dovendo tale comunicazione provenire dall ’ appaltatore o da suo incaricato e non da terzi ( tra cui rientra anche il committente – appaltante principale ), proprio in virtù dell ’ autonomia tra i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi . Di conseguenza , l ’ eventuale riconoscimento , anche in forma implicita , dei vizi dell ’ opera da parte dell ’ appaltatore risulta ininfluente |
con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti da Codice Civile , laddove questo impone che non solo il destinatario , ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali impeditivi della decadenza , sono destinati a prodursi .
La massima
Dal caso descritto possiamo trarre , con l ’ aiuto della giurisprudenza della Corte di Cassazione , una massima formulabile nei termini che seguono : “ ai fini dell ’ esercizio dell ’ azione di regresso nei confronti del subappaltatore , l ’ appaltatore deve comunque provvedere alla tempestiva comunicazione della denuncia ricevuta da parte del committente ai sensi dell ’ art . 1670 c . c ., non potendo sortire alcuna efficacia scriminante il sopravvenuto riconoscimento dei vizi da parte della sola società appaltatrice ”.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato all ’ ordinanza Cassazione civile , sez . II , n . 6192 del 5 marzo 2021 .
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