Sulle pagine di GIE già in passato ci siamo soffermati sulle tematiche relative alle implicazioni giuridiche ed operative attinenti a quelle situazioni in cui l ’ installatore elettrico interviene in un cantiere con il ruolo di subappaltatore . Come noto , il processo contrattuale in tali ipotesi prevede l ’ esistenza di un committente il quale incarica un ’ impresa appaltatrice di eseguire un ’ opera con organizzazione propria ( art . 1655 c . c .) e tale soggetto , a sua volta – laddove debitamente autorizzato dal committente – procede ad assegnare ad un terzo l ’ esecuzione di parte dell ’ opera stessa . Lo schema classico del subappalto prevede di conseguenza l ’ esistenza di due distinti rapporti giuridici : il primo , tra committente ed appaltatore , ed il secondo ( derivato ma indipendente dal precedente ) tra appaltatore ( che assume il ruolo di sub-committente ) ed il subappaltatore . Con la conseguenza che ( quantomeno nel contesto privatistico ) tra committente originario e subappaltatore non si |
vengono a creare relazioni giuridiche dirette . Fino a questo punto , il processo così delineato appare sostanzialmente lineare . I problemi ( tra le altre ipotesi ) possono venire a crearsi nel caso in cui il committente dovesse lamentare dei vizi che l ’ appaltatore ritenesse in realtà dovuti ad inadempimento |
del subappaltatore , nei confronti del quale vorrà pertanto esercitare azione di regresso . Ma quali sono i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla normativa in tal senso ? E quali sono le modalità per il corretto esercizio dell ’ azione ? Temi questi cui prestare notevole attenzione , come ben ci illustra … |
Il caso della mancata comunicazione
Tizio e Caia , coniugi in regime di comunione dei beni , incaricarono con regolare contratto d ’ appalto la ditta Alfa per l ’ esecuzione di opere di ristrutturazione su di un immobile da loro acquistato . Con espresso consenso dei committenti , Alfa assegnò quindi
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