Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Maggio 2024 | Page 29

FOCUS 29
connessione degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W , invece , non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo . La delibera 99 / 2008 ( per la quale è attesa una revisione da parte dell ’ ARERA ) indica anche le condizioni procedurali per la connessione degli impianti di produzione e le prescrizioni per tutte le attività ad esse connesse . A titolo di esempio , all ’ articolo 7 indica il tempo massimo per la messa a disposizione del preventivo di connessione nel caso di richiesta di connessione di « impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 , dagli impianti di microcogenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della comunicazione unica » pari a : a ) 20 ( venti ) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW ; b ) 45 ( quarantacinque ) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW ; c ) 60 ( sessanta ) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW .
Impianti elettrici
Concluso , seppur per sommi capi , il tema della connessione , concentriamoci sugli interventi impiantistici da attuare in questi ambienti . Come noto , gli insediamenti industriali ( e , in genere tutti gli ambienti lavorativi ) sono soggetti ad una serie di obblighi legislativi . Fra questi troviamo quelli imposti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ( Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n . 81 ), che ha introdotto l ’ obbligo , per il datore di lavoro , di valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro . L ’ obiettivo è individuare tutti i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l ’ attività svolta e programmare così le misure di prevenzione e protezione più opportune . Tra questi rientra anche la valutazione dei rischi di incendio , con lo scopo di definire le misure di prevenzione , protezione e gestione in conformità ai criteri di progettazione , realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio . Dal punto di vista normativo , secondo il livello di tensione , agli impianti elettrici nell ’ industria si applicano le seguenti norme : Alta e Media Tensione :
• Norma CEI EN 61936-1 “ Impianti
elettrici con tensione superiore a 1 kV in c . a . Parte 1 : Prescrizioni comuni ”;
• Norma CEI EN 50522 “ Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c . a .”;
• Guida CEI 99-4 “ Guida all ’ e- secuzione delle cabine MT / BT del cliente / utente finale ”;
• Guida CEI 99-5 “ Guida per l ’ esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in c . a .”.
Bassa Tensione :
• Norma CEI 64-8 “ Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua ”;
• Guida CEI 64-12 “ Guida per l ’ esecuzione dell ’ impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario ”;
• Guida CEI 64-14 “ Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori ”;
• Norma CEI EN ( serie ) 62305 “ Protezione contro i fulmini ”;
• Guida CEI 82-25 “ Guida alla progettazione , realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica ”;
• Guida CEI 81-28 “ Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici ”.
Secondo quanto indicato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 , n . 37 “ Regolamento concernente l ’ attuazione dell ’ articolo 11-quaterdecies , comma 13 , lettera a ) della legge n . 248 del 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all ’ interno degli edifici ”, gli impianti realizzati nell ’ industria rientrano fra gli impianti elettrici soggetti ad obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto
negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta ( articolo 5 ). Secondo quanto indicato all ’ articolo 5 , comma 2 , lettera c ), in particolare , sono soggetti ad obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste ( in caso di installazione , trasformazione e ampliamento ), gli « impianti di cui all ’ articolo 1 , comma 2 , lettera a ), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive , al commercio , al terziario e ad altri usi , quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V , inclusa la parte in bassa tensione , o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq ». Gli impianti di cui all ’ articolo 1 , comma 2 , lettera a ), sono gli « impianti di produzione , trasformazione , trasporto , distribuzione , utilizzazione dell ’ energia elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l ’ automazione di porte , cancelli e barriere ». Sono altresì soggetti ad obbligo di progetto da parte del professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste , gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 ( articolo 5 , comma 2 , lettera d ), gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione ( articolo 5 , comma 2 , lettera e ), gli impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie / ora ( articolo 5 , comma 2 , lettera f ), gli impianti di protezione antincendio inseriti in
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