Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Giugno 2024 | Page 72

72 NORMATIVA I IMPIANTI ELETTRICI IN CONDOMINIO

interessata dalla nuova attività : 2 ) dare il permesso al datore di lavoro della nuova attività di utilizzare le parti comuni per realizzare il proprio impianto di terra . La soluzione da percorrere è sicuramente la prima in quanto il meccanismo di adeguamento previsto dal decreto 37 / 08 prevede a lungo andare la realizzazione obbligatoria dell ’ impianto di terra in occasione di trasformazioni , ampliamenti e nuovi impianti e può costituire l ’ occasione per distribuire l ’ impianto di terra a tutti gli ambienti dell ’ edificio .
Unità abitativa senza differenziale in un condominio con terra
In figura 1 è rappresentata una situazione di pericolo che si può verificare in un condominio ( costituito da tre unità abitative “ A ”, “ B ” e “ C ”) dove l ’ impianto di terra condominiale è realizzato e distribuito a regola d ’ arte . Nell ’ unità abitativa “ C ”, c ’ è un impianto elettrico sprovvisto di interruttori differenziali , ma tutte le masse costituite dagli apparecchi in semplice isolamento ( lavatrice , lavastoviglie , microonde , lampadari , ecc ..) sono collegate all ’ impianto di terra dell ’ edificio . Nell ’ unità abitativa “ A ” l ’ impianto elettrico è realizzato a regola d ’ arte , ha il suo differenziale coordinato con il valore di resistenza dell ’ impianto di terra e ha tutti i collegamenti
necessari all ’ impianto di terra stesso . Un guasto su un apparecchio “ X ” come quello rappresentato in figura nell ’ unità abitativa “ C ” permane nel tempo a causa della mancanza del differenziale e la differenza di potenziale che si produce per tale effetto sull ’ apparecchio “ X ” si maniferta su tutte le masse dell ’ edificio collegate al medesimo impianto di terra . Il differenziale installato nell ’ unità “ A ” non interviene perchè non rileva nessuno squilibrio tra le correnti almeno fino a quando una persona non entra in contatto con la massa sotto tensione . La persona a contatto con una massa qualsiasi è sottoposta ad una tensione che mette in pericolo la sua incolumità . Tale tensione è certamente superiore ai limiti imposti dalla Norma CEI 64-8 e ricavati dalle curve di sicurezza ( 50 V ). Ipotizzando a titolo di esempio la resistenza del dispersore condominiale RC = 50 Ω e la messa a terra del neutro del distributore RN = 1 Ω , UE è pari a circa 225 V .
Le verifiche
Nei paragrafi precedenti sono stati descritti gli obblighi dell ’ amministratore relativi alla manutenzione e alle verifiche . Riassumendo sinteticamente l ’ amministratore ha l ’ obbligo di fare effettuare
la manutenzione degli impianti elettrici ai sensi dell ’ articolo 8 del decreto 37 / 08 , nonché , nel caso in cui trovasse applicazione il DLgs 81 / 08 di fare redigere e aggiornare il registro dei controlli , da tenere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro . Inoltre , in quest ’ ultima ipotesi l ’ amministratore , che è anche datore di lavoro , deve assolvere agli obblighi del D . P . R . 462 / 01 che riguardano la comunicazione di messa in esercizio dell ’ impianto di terra e dell ’ eventuale impianto di protezione contro i fulmini e l ’ affidamento delle verifiche ispettive a un soggetto terzo , pubblico ( ASL o ARPA , o privato ).
Verifiche ispettive ai sensi del DPR 462 / 01 : questioni ricorrenti In merito all ’ argomento si vogliono qui mettere in evidenza alcune situazioni che spesso creano dubbi interpretativi . La periodicità della verifica dell ’ impianto Il D . P . R . 462 / 01 dice che il datore di lavoro deve far effettuare la verifica periodica ogni 5 ( o 2 ) anni ma non specifica in modo diretto a partire da quando . La risposta più comune è “ da quando è nato l ’ impianto , cioè dalla
data della dichiarazione di conformità ”, che ha una sua logica ma parte da un presupposto sbagliato perché parte dall ’ ipotesi che la verifica derivi da una norma legata alla realizzazione degli impianti , cosa che non è . La disposizione di cui stiamo parlando è il D . P . R . 462 / 01 che si applica ai luoghi di lavoro , ossia a quei luoghi dove è presente il lavoratore ; se non c ’ è presenza di lavoratore non c ’ è obbligo di verifica di cui al D . P . R . 462 / 01 . Se si vuole fare un esempio in ambito condominiale si prenda in considerazione il caso di un complesso dove il servizio di portineria è svolto da una ditta esterna e pertanto non c ’ è la presenza del lavoratore alle dipendenze dirette del condominio ; in questo caso non ricorrono gli obblighi del D . P . R . 462 / 01 per l ’ amministratore o il proprietario del condominio . Dopo un certo periodo , il condominio decide di non avvalersi più di una collaborazione esterna , ma di assumere un portinaio come dipendente . Da quel momento scattano gli obblighi del DLgs 81 / 08 , incluso l ’ obbligo della comunicazione di messa in servizio dell ’ impianto . La data di inizio attività con il lavoratore diventa quella a partire
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