Il Giornale dell'Installatore Elettrico, Giugno 2024 | Page 70

70 NORMATIVA I IMPIANTI ELETTRICI IN CONDOMINIO

rischio in caso di incendio . In questi casi , gli ambienti dove si svolgono le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed elencate nel D . P . R . 151 / 2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio . Allo stesso modo , se l ’ attività prevede la presenza di lavoratori subordinati ed è stata effettuata la valutazione del rischio incendio ai sensi del Il decreto 10 marzo 1998 , nel caso in cui il rischio sia stato valutato “ medio ” o “ alto ” si può , in assenza di ulteriore valutazione , assumere che gli ambienti dove si svolge l ’ attività siano da considerare a maggior rischio in caso d ’ incendio .
I cantieri
Il cantiere edile è considerato un ambiente a maggior rischio elettrico e pertanto le prescrizioni normative che lo riguardano si trovano nella parte settima della norma CEI 64-8 e precisamente alla sezione 704 . Il maggior rischio deriva principalmente dal fatto che l ’ impianto di cantiere muta nel tempo , che le condizioni ambientali sono più gravose dal punto di vista delle influenze esterne ( polvere , acqua , escursioni termiche , possibilità di urti ) e che al suo interno operano mezzi in movimento e personale che non ha adeguata formazione
dal punto di vista dell ’ elettricità . In verità all ’ amministratore o proprietario dell ’ edificio poco interessa delle problematiche elettriche relative al cantiere che riguardano da vicino le figure dei responsabili previsti dalla normativa vigente in materia ( infatti alcune particolarità del cantiere saranno ricordate più avanti nel capitolo che si rivolge espressamente agli installatori ). Qui giova ricordare che anche se l ’ impianto del cantiere non rientra strettamente nel campo di applicazione del decreto 37 / 08 e quindi non è obbligatorio redigere il progetto ai sensi di quel decreto , considerata la presenza di un rischio elettrico maggiore , è ancora più importante che la realizzazione dell ’ impianto sia pianificata e ragionata prima della sua messa in opera . Quando il cantiere è un luogo di lavoro le imprese che impiegano lavoratori dipendenti avranno l ’ onere di trasmettere agli enti competenti le comunicazioni già viste ai sensi del D . P . R . 462 / 01 nonché di tenere aggiornato il registro dei controlli di cui all ’ articolo 86 del Testo unico sulla sicurezza . La periodicità dei controlli che dovrà discendere da un ’ attenta valutazione dei rischi dovrà necessariamente prevedere una periodicità di controlli di manutenzione più ravvicinata per quanto riguarda l ’ intervento degli interruttori
differenziali , l ’ efficacia dei collegamenti all ’ impianto di terra e il buono stato di conservazione dei componenti quali quadri elettrici , prese a spina e condutture .
Alcune questioni tecniche che è meglio non ignorare
Il ruolo giocato dall ’ impianto di terra è fondamentale quando si tratta di assicurare la protezione contro il rischio di contatto indiretto ( capitoli 7.2 e 7.3 ). Si ritiene pertanto necessario introdurre a questo punto alcuni concetti che dovrebbero essere conosciuti anche dai profani , quantomeno nelle linee generali .
L ’ impianto di terra
Nei condomini , siano essi dedicati interamente a civile abitazione o parzialmente / interamente ad attività con presenza di lavoratori , l ’ unico metodo realizzabile nella pratica per assicurare la protezione contro i contatti indiretti è quello che prevede l ’ interruzione automatica del circuito in caso di guasto . Ciò premesso , le norme CEI chiedono per gli impianti alimentati in bassa tensione la presenza dell ’ impianto di terra , coordinato
con i valori di taratura dei dispositivi preposti all ’ interruzione automatica del circuito . Il fatto che , in successione , legge 46 / 90 e il decreto 37 / 08 abbiano concesso una deroga a questo principio , ritenendo sufficiente - a determinate condizioni - l ’ installazione di un interruttore differenziale da 30 mA senza il collegamento a terra delle masse , è da ritenersi un provvedimento transitorio in attesa del completo adeguamento , tenuto conto del rilevante numero di edifici sprovvisti dell ’ impianto di terra all ’ atto della loro entrata in vigore . Gli stessi provvedimenti sopra citati ricordano infatti che tutti i lavori di trasformazione , ampliamento e nuovo impianto devono essere fatti prevedendo di realizzare l ’ impianto di terra dove non c ’ è . È necessario rimarcare che lo “ sconto ” previsto in via transitoria non si applica dove è presente la figura del lavoratore che rende obbligatoria l ’ applicazione del testo unico sulla sicurezza , DLgs 81 / 08 e successive modifiche ed interpretazioni che a sua volta non concede deroghe all ’ installazione obbligatoria dell ’ impianto di terra . Decreto 37 / 08 - Art . 6 . Realizzazione ed installazione degli impianti
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