DALL’ AREA TECNICA
Pubblicazione dei nuovi CAM Edilizia
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto 24 novembre 2025, che definisce i nuovi Criteri Ambientali Minimi( CAM) per l’ affidamento dei servizi di progettazione e l’ esecuzione dei lavori negli interventi edilizi. Il provvedimento segna un passo decisivo verso la sostenibilità del settore delle costruzioni, aggiornando i requisiti ambientali che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nella documentazione di gara. 1. Decorrenza e Tempistiche Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 2 febbraio 2026. L’ applicazione dei nuovi criteri seguirà il seguente schema temporale:
• Servizi di Progettazione e Direzione Lavori: Si applicano ai bandi, avvisi o inviti a presentare offerta pubblicati / inviati a partire dal 2 febbraio 2026.
• Lavori e Manutenzioni: Si applicano alle procedure di manutenzione, esecuzione lavori e appalti integrati( progettazione esecutiva + lavori) il cui progetto a base di gara sia stato validato dopo l’ entrata in vigore del decreto.
• Progettazione Interna: I criteri si applicano anche alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante non ancora validata alla data del 2 febbraio 2026( anche se l’ incarico è precedente). 2. Ambiti di Intervento e Specifiche Tecniche I nuovi CAM strutturano i requisiti ambientali su quattro livelli principali, garantendo un approccio sistemico all’ opera edilizia:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Livello Territoriale Urbanistico
Edifici
Prodotti da costruzione
Cantiere
3. Considerazioni per le Imprese L’ aggiornamento dei CAM richiede un’ attenzione particolare alla documentazione tecnica e alle certificazioni di prodotto. Le imprese dovranno verificare che i materiali utilizzati e le procedure di gestione del cantiere siano conformi ai nuovi standard per evitare esclusioni o penalizzazioni in fase di gara.
FOCUS PRINCIPALE
Inserimento nel contesto, mobilità sostenibile e biodiversità.
Prestazioni energetiche, comfort indoor e gestione idrica.
( nota: Progettazione interventi edilizi in BIM( Building Information Modeling)
Provenienza dei materiali, contenuto di riciclato e LCA( Life Cycle Assessment).
DALL’ AREA LAVORO
Art. 11 del Codice dei contratti pubblici: l’ equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di“ coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’ oggetto dell’ appalto
2, comma 5, dell’ Allegato I. 01 al D. Lgs. n. 36 / 2023, della Sentenza in commento necessariamente dovranno tener conto anche ANAC e INL, già intervenuti sul tema: la sentenza attribuisce, infatti, più ampi margini di valutazione alle stazioni appaltanti in sede di comparazione delle tutele economiche e normative tra il CCNL dalle stesse individuato negli atti di gara e quello“ alternativo” applicato dagli operatori che comunque intendano partecipare alla stessa.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9484 / 2025 è recentemente intervenuto sul noto tema della verifica di equivalenza delle tutele tra diversi Ccnl negli appalti pubblici. Nel respingere l’ appello proposto da un operatore economico – che lamentava l’ erroneità della decisione del TAR della Toscana nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in tema di verifica dell’ equivalenza delle tutele offerte dal CCNL indicato dall’ aggiudicataria nella sua offerta rispetto a quelle garantite dal CCNL indicato negli atti di gara, ai sensi dell’ art. 11, commi 3, 4 e 5, d. lgs. n. 36 / 2023 – il Giudice speciale amministrativo di secondo grado ha stabilito l’ importante principio secondo cui l’ equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL( nel caso di specie, il CCNL Igiene Ambientale ed il CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, n. d. r.) deve essere verificata in termini di“ coerenza” tra il contratto collettivo applicato e l’ oggetto dell’ appalto. In merito occorre evidenziare che la parte appellante, nel sostenere la pretesa non equivalenza tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello applicato da altro operatore economico, si era limitata ad un richiamo meramente generico alla Relazione Illustrativa allegata al Bando Tipo n. 1 / 2023 dell’ ANAC, nonché alla Circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020.
Tale impostazione è stata tuttavia ritenuta non in linea con le vigenti coordinate normative e gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti in materia, perché pretenderebbe di desumere la non equivalenza unicamente dal numero degli scostamenti individuati, senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e, soprattutto, senza considerare l’ esame complessivo delle tutele assicurate. Diversamente da quanto sostenuto nel precisato motivo di appello, secondo il Consiglio di Stato, dall’ interpretazione letterale e sistematica dell’ Allegato I. 01.6 al d. lgs. 36 / 2023 si ricava la necessità di effettuare la verifica della dichiarazione di equivalenza alla luce del disposto di cui all’ art. 110, d. lgs. 36 / 2023. Tale verifica deve, in particolare, essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare: 1. il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; 2. vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’ appalto. Nell’ attesa dell’ emanando decreto interministeriale sulle linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’ equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti, di cui all’ art.
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