Giornale dell'Installatore Elettrico Ott 2026 | Page 53

AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ ART. 1667 C. C. LA PRESA DI CONSEGNA DELL’ OPERA NON VA CONFUSA CON L’ ACCETTAZIONE DELLA STESSA E NON IMPLICA RINUNZIA A FAR VALERE LA GARANZIA QUANDO SIA SEGUITA DALLA DENUNZIA DELLE DIFFORMITÀ E DEI VIZI DELL’ OPERA
PERCHÉ CONVIENE METTERE TUTTO PER ISCRITTO
Nel caso descritto, a decidere la causa non sono state le opinioni delle parti ma tre documenti: lo stato finale dei lavori firmato dal direttore dei lavori, la comunicazione di fine lavori al Comune, il certificato di collaudo finale. È la mancanza di una contestazione formale su questi atti, non l’ assenza di vizi in sé, ad aver fatto scattare l’ accettazione tacita. Per l’ installatore la lezione operativa è semplice: ogni fase che produce un documento firmato dal committente o dal direttore dei lavori è un punto fermo processuale, a prescindere da come è andato il cantiere.
AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ ART. 1667 C. C. LA PRESA DI CONSEGNA DELL’ OPERA NON VA CONFUSA CON L’ ACCETTAZIONE DELLA STESSA E NON IMPLICA RINUNZIA A FAR VALERE LA GARANZIA QUANDO SIA SEGUITA DALLA DENUNZIA DELLE DIFFORMITÀ E DEI VIZI DELL’ OPERA
re tempestivamente nei termini di legge alcuna contestazione di vizi dell’ opera appaltata. Un comportamento questo che può essere considerato alla stregua di un’ accettazione tacita dell’ opera, con la conseguente rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili. Anche per quanto attiene l’ eccepito ritardo nell’ esecuzione dei lavori, il Condominio non ha maggiore fortuna: questo infatti nel corso delle lavorazioni ha manifestato l’ esigenza che si procedesse, sempre da parte dell’ impresa esecutrice, ad alcune lavorazioni ulteriori la cui necessità era emersa successivamente rispetto al contratto originario e pertanto recepite quali varianti alle lavorazioni, con conseguente adeguamento prezzi tramite accordo aggiuntivo definito per iscritto. Tali varianti concordate tra le parti evidentemente hanno avuto quale effetto anche l’ inevitabile allungamento dei tempi necessari per l’ ultimazione dei lavori.
La massima
Da quanto sopra, e volendo trarre indicazioni anche dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, è possibile trarre una massima giuridica, che possiamo strutturare come segue:“ Ai fini dell’ applicazione dell’ art. 1667 c. c. la presa di consegna dell’ opera non va confusa con l’ accettazione della stessa e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell’ opera”. Un principio questo che sarà opportuno per l’ installatore mantenere ben presente in sede di verifica dell’ opera realizzata, in modo tale da potere meglio tutelare i propri diritti, ed ovviamente rispettare i propri obblighi.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato a Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2886 dell’ 11 maggio 2026.
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