IL COMMITTENTE CHE VOLESSE CHIEDERE LA GARANZIA ANCHE PER I VIZI RICONOSCIBILI, DOVRÀ PERTANTO PROCEDERE ALL’ ACCETTAZIONE CON RISERVA
52 PROFESSIONE I TRIBUNALE
IL COMMITTENTE CHE VOLESSE CHIEDERE LA GARANZIA ANCHE PER I VIZI RICONOSCIBILI, DOVRÀ PERTANTO PROCEDERE ALL’ ACCETTAZIONE CON RISERVA
LE DUE SOGLIE TEMPORALI DA NON PERDERE
Termine Decorrenza Effetto se non rispettato
60 giorni |
Dalla scoperta del vizio occulto |
Decadenza: si perde il diritto alla |
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garanzia |
2 anni |
Dalla consegna dell’ opera |
Prescrizione: l’ azione non è più |
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esperibile |
Sono due orologi diversi che corrono insieme. Il primo( 60 giorni) misura la reattività del committente una volta scoperto il difetto; il secondo( 2 anni) misura quanto tempo ha in totale per agire, a prescindere da quando scopre il vizio. Un committente che denuncia al giorno 59 ma oltre i due anni dalla consegna ha comunque perso l’ azione.
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o all’ altra delle parti di fornire evidenza dei fatti sui quali basa le proprie richieste ed eccezioni. La regola generale in tema di onere probatorio è rinvenibile nell’ art. 2697 c. c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’ inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’ eccezione si fonda. Principi questi che nel caso di specie si traducono nell’ attribuire al creditore( Beta Srl) l’ onere di provare pienamente il credito azionato, ed al debitore( Condominio Alfa) la prova dei fatti estintivi o modificativi della prestazione. Si noti che il Condominio Alfa non contesta l’ esistenza della fonte
CONSEGNA, VERIFICA, ACCETTAZIONE: CHI FA COSA
L’ art. 1665 c. c. distingue tre momenti che nella pratica di cantiere spesso si confondono in un unico atto. La verifica è il diritto del committente di controllare l’ opera prima di riceverla, su invito dell’ appaltatore. Se il committente, invitato, non verifica senza giusti motivi o non comunica l’ esito in tempi brevi, l’ opera si considera comunque accettata. E se il committente riceve l’ opera senza riserve, anche senza aver verificato nulla, questa si considera accettata lo stesso: è il meccanismo che nel caso del Condominio Alfa si è rivelato decisivo. negoziale( vale a dire, il contratto di appalto non è messo in discussione) lamentando invece la cattiva esecuzione dei lavori deducendo la presenza di vizi ed invocando pertanto la garanzia per come sopra descritta. A propria volta, l’ appaltatore eccepisce la decadenza e la prescrizione dell’ azione di garanzia, evidenziando la tardività della denuncia. Ne consegue che l’ onere probatorio in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi ricade sul Condominio stesso, il quale aveva indubbiamente preso in consegna l’ opera. Ma tale atto può essere considerato anche quale accettazione dell’ opera stessa?
Consegna versus Accettazione
In materia di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo evidenziato che la presa in consegna dell’ opera da parte del committente non deve essere confusa con l’ accettazione della stessa. Questo significa che la semplice consegna non implica di per sé stessa anche le conseguenze dell’ accettazione tra cui la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili. Volendo considerare il dato testuale della norma, l’ art. 1665 c. c. non presenta una nozione di“ accettazione tacita” dell’ opera; tuttavia, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’ accettazione da parte del committente. Tra questi, occorre prendere in considerazione l’ ipotesi dell’ accettazione dell’ opera da parte del committente che la riceve senza riserve, anche se non abbia proceduto alla verifica. Sulla scorta di tali indicazioni appare maggiormente agevole quindi distinguere tra l’ atto di consegna dell’ opera e l’ atto di accettazione della stessa, risolvendosi il primo in un atto puramente materiale attuato mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre il secondo richiede che il committente esprima il gradimento dell’ opera stessa, eventualmente anche per facta concludentia, e pertanto con una manifestazione negoziale che tra i propri effetti previsti per legge include l’ esonero dell’ appaltatore da responsabilità per i vizi e le difformità dell’ opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Vizi riconoscibili ed accettazione con riserva
Il committente che volesse chiedere la garanzia anche per i vizi riconoscibili, dovrà pertanto procedere all’ accettazione con riserva. E, ça va sans dire, l’ onere probatorio in merito all’ esistenza di tale riserva sarà a carico del committente stesso. Nel caso che qui interessa, risultano disponibili processualmente lo stato finale dei lavori eseguiti a firma del direttore dei lavori, la comunicazione di fine lavori presentata dall’ amministratore condominiale al Comune di competenza, nonché la certificazione di collaudo finale, sempre a firma del direttore dei lavori. Né risulta che il Condominio abbia successivamente a tali atti mai fatto perveni-