Giornale dell'Installatore Elettrico Ott 2026 | Page 51

LA PRESA IN CONSEGNA DELL’ OPERA DA PARTE DEL COMMITTENTE NON DEVE ESSERE CONFUSA CON L’ ACCETTAZIONE DELLA STESSA dominio tramite il proprio amministratore eccepiva l’ esistenza di numerosi vizi e difformità delle opere e conseguentemente richiedeva la riduzione del relativo prezzo nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti. Inoltre, in considerazione del fatto che i lavori erano stati consegnati in ritardo rispetto a quanto contrattualmente pattuito, si richiedeva l’ applicazione della penale stabilita in apposita clausola dell’ accordo. Ribatteva Beta che i tempi di consegna si erano prolungati a causa di varianti e lavori extra contrattuali richiesti dallo stesso committente, e che comunque i vizi lamentati dal Condominio risultavano quali caratteristiche palesi degli impianti mai contestate neppure in sede di collaudo finale, e che pertanto la denuncia risultava tardiva anche ai sensi dell’ art. 1667 c. c. E qui si deve focalizzare l’ attenzione: quali sono i criteri fondamentali presenti nel Codice Civile con riferimento alla garanzia nei contratti di appalto?
PROFESSIONE 51
LA PRESA IN CONSEGNA DELL’ OPERA DA PARTE DEL COMMITTENTE NON DEVE ESSERE CONFUSA CON L’ ACCETTAZIONE DELLA STESSA dominio tramite il proprio amministratore eccepiva l’ esistenza di numerosi vizi e difformità delle opere e conseguentemente richiedeva la riduzione del relativo prezzo nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti. Inoltre, in considerazione del fatto che i lavori erano stati consegnati in ritardo rispetto a quanto contrattualmente pattuito, si richiedeva l’ applicazione della penale stabilita in apposita clausola dell’ accordo. Ribatteva Beta che i tempi di consegna si erano prolungati a causa di varianti e lavori extra contrattuali richiesti dallo stesso committente, e che comunque i vizi lamentati dal Condominio risultavano quali caratteristiche palesi degli impianti mai contestate neppure in sede di collaudo finale, e che pertanto la denuncia risultava tardiva anche ai sensi dell’ art. 1667 c. c. E qui si deve focalizzare l’ attenzione: quali sono i criteri fondamentali presenti nel Codice Civile con riferimento alla garanzia nei contratti di appalto?
Vizi palesi, vizi occulti, garanzia
Volendo dare alcune indicazioni in estrema sintesi, il tema della garanzia nei contratti di appalto
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO viene trattato dal Codice Civile principalmente agli artt. 1667( Difformità e vizi dell’ opera) e 1668( Contenuto della garanzia per difetti dell’ opera). La regola fondamentale è che l’ appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’ opera. Il contenuto di tale garanzia può essere riassunto nell’ eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi oppure nella riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’ appaltatore e rammentando che, qualora le difformità o i vizi dell’ o- pera fossero tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente avrà diritto a chiedere la risoluzione del contratto stesso. Tuttavia, l’ operatività di detta garanzia è soggetta a vincoli codicistici ben precisi. Infatti, questa non è dovuta se il committente ha accettato l’ opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, ovviamente a condizione che questi non siano stati in mala fede taciuti dall’ appaltatore( il principio di buona fede è fondamentale nel nostro sistema di diritto). Nel caso in cui il vizio risultasse occulto al momento dell’ accettazione, il che vale a dire che
non fosse né conosciuto dal committente né riconoscibile, la garanzia potrà essere richiesta dal committente se, a pena di decadenza, avrà denunziato all’ appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta( ovviamente salvo che l’ appaltatore li abbia riconosciuti o o li abbia occultati). Tale azione contro l’ appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’ opera. Vediamo ora come tali principi
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Dalla teoria alla pratica
Se si desidera declinare i principi generali forniti dalla normativa in un caso specifico( per quanto ipotetico, come quello proposto in questo articolo) occorre prendere le mosse da un elemento fondamentale: l’ onere probatorio. Il che vale a dire, la precisa individuazione di quali siano i principi che impongono ad una

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