Giornale dell'Installatore Elettrico Nov 2025 | Page 32

L’ INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NASCOSTE IN AMBITO LAVORATIVO PUÒ ESSERE AMMESSA SOLO IN PRESENZA DI FONDATI SOSPETTI DI CONDOTTE ILLECITE E A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE, SENZA CONFIGURARE UN CONTROLLO GENERALIZZATO DEI DIPENDENTI
32 FOCUS
LUOGO DI PRIVATA DIMORA E AREE AZIENDALI: I CRITERI GIURIDICI DI DISTINZIONE nel caso in esame, e che pertanto l’ eccezione di Caia in merito è assolutamente infondata.
Quando la telecamera è occulta
Maggiormente delicato è invece il tema relativo alla possibilità che il datore di lavoro installi una telecamera di videosorveglianza nascosta. È infatti noto che di regola l’ utilizzo della videosorveglianza sul luogo di lavoro al fine di controllare a distanza dell’ attività lavorativa, è vietata dalla legge – e nello specifico dallo Statuto dei Lavoratori all’ art. 4, i cui contenuti sono richiamati dall’ art. 114 del DLgs, 196 / 2023( Codice della privacy). Ovviamente questa regola generale non implica un divieto assoluto di installare sistemi di videosorveglianza in ambito
www. nt24. it aziendale, subordinando tuttavia la relativa legittimità al ricorrere di requisiti specifici quali esigenze organizzative e produttive, la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale ovvero autorizzazione dell’ ispettorato del lavoro, e restando comunque elemento imprescindibile che i lavoratori siano adeguatamente informati. Ovviamente, una telecamera nascosta al fine di individuare il colpevole di furti se da un lato è evidentemente installata per la tutela del patrimonio aziendale, dall’ altro non avrà i requisiti dell’ accordo sindacale o dell’ autorizzazione e sicuramente non sarà resa oggetto di informativa – elemento quest’ ultimo che ne vanificherebbe le finalità precipue. Su questo delicatissimo tema, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha ritenuto lecito l’ impiego di una telecamera nascosta e non segnalata, se la stessa è volta a controllare uno specifico dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di comportamenti illeciti. Non si deve trattare pertanto di un controllo a distanza generalizzato, quanto piuttosto di una forma di tutela della sicurezza
L’ INSTALLAZIONE DI TELECAMERE NASCOSTE IN AMBITO LAVORATIVO PUÒ ESSERE AMMESSA SOLO IN PRESENZA DI FONDATI SOSPETTI DI CONDOTTE ILLECITE E A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE, SENZA CONFIGURARE UN CONTROLLO GENERALIZZATO DEI DIPENDENTI
Uno dei punti centrali del caso analizzato riguarda la qualificazione del locale ripreso come“ guardaroba dei dipendenti”. La Corte ha chiarito che tale ambiente, condiviso e utilizzato anche per finalità lavorative, non può essere equiparato a un luogo di privata dimora. Secondo la giurisprudenza, per definire un locale come domicilio devono ricorrere congiuntamente:
• Uso riservato e non occasionale per atti della vita privata.
• Rapporto stabile e personale tra il luogo e chi lo occupa.
• Accesso esclusivo vietato ai terzi senza consenso. L’ assenza di questi requisiti esclude la tutela rafforzata del domicilio, consentendo al datore di lavoro di intervenire – entro i limiti di legge – per tutelare il proprio patrimonio aziendale.
aziendale rispetto ad una situazione particolare e transitoria, che l’ installazione della telecamera mira a risolvere. L’ elemento giuridicamente rilevante è pertanto la protezione del patrimonio aziendale – cui non ostano le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori che accanto alla protezione della riservatezza del lavoratore consentono i controlli difensivi sui beni aziendali, con la conseguenza che dette riprese potranno essere utilizzate nel processo sia civile sia penale a carico del dipendente. Evidentemente per rappresentare una forma di legittima tutela e non incorrere nella violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero dell’ art. 171 del Codice Privacy, l’ impianto installato sul luogo di lavoro dovrà essere strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ ordinario svolgimento dell’ attività lavorativa dei dipendenti e resti riservato al solo fine di consentire l’ accertamento di gravi condotte illecite dei medesimi. Del pari, il sistema di videosorveglianza nascosto non può avere un generico scopo preventivo o a campione, né essere rivolto al controllo di persone rispetto alle quali non sussistano sospetti di colpevolezza. Se tali principi sono soddisfatti, le riprese potranno essere considerate lecite ed avere il valore di