Giornale dell'Installatore Elettrico Nov 2025 | Page 31

SICUREZZA 31 spetti di Tizio trovavano conferma nelle videoriprese: Caia non solo si appropriava del denaro presente in cassa sottraendolo con destrezza durante le operazioni di pagamento da parte dei clienti, ma addirittura prelevava nascostamente quanto illecitamente confezioni di medicinali. Sulla scorta di tale materiale probatorio Tizio licenziava con effetto immediato Caia e sporgeva atto di denuncia / querela alle autorità competenti perché procedessero a perseguire la sua ex-dipendente per i furti perpetrati. Ma per Caia il fatto di essere stata scoperta mediante telecamere nascoste non era accettabile.
La difesa di Caia
Caia ritiene che le videoriprese operate non siano assolutamente lecite, e pertanto non possano essere poste alla base né delle contestazioni che ne hanno portato al licenziamento né di alcun procedimento penale nei propri confronti. Infatti, sostiene che queste rappresenterebbero vere e proprie intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto essere previamente autorizzate dall’ autorità giudiziaria: le riprese sono state infatti effettuate all’ interno senza che il titolare avesse dato alcun previo avviso ai dipendenti, ed inoltre le telecamere poste nel retro dei locali avevano visibilità su di un’ area adibita a guardaroba dei dipendenti e pertanto – nell’ interpretazione della rea- rientranti nella nozione di domicilio. Di conseguenza, le videoriprese così effettuate non potrebbero in alcun modo essere utilizzate in un procedimento civile o penale in quanto carpite in violazione delle disposizioni normative che vietano le riprese nei luoghi di privata dimora e – forse ancor più – delle disposizioni che disciplinano il controllo a distanza dei lavoratori per come presenti nell’ art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, avendo anzi il titolare Tizio posto in essere un comportamento che dovrebbe essere sanzionato penalmente ai sensi dell’ art. 171 del Codice Privacy.
… ma il diritto è veramente in questi termini?
A prima vista la posizione di Caia sembra presentarsi fondata – per quanto estremamente discutibile sotto il profilo morale. È indubbio che il legislatore abbia voluto considerare con grande prudenza la possibilità di utilizzare mezzi di videosorveglianza nel contesto aziendale, con un approccio che spesso li considera quali extrema ratio – tuttavia occorre rammentare che dette soluzioni non sono vietare tout court, ma devono seguire una serie di presìdi che ne garantiscano la liceità al fine di evitare abusi da parte del datore di lavoro, come più volte abbiamo trattato in passato su questo Giornale. Occorre pertanto precisare in termini giuridici quali siano i
TELECAMERE OCCULTE: QUANDO LA TUTELA PATRIMONIALE PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
L’ uso di telecamere nascoste nei luoghi di lavoro rappresenta un tema complesso in bilico tra diritto alla privacy e necessità di difesa del patrimonio aziendale. La giurisprudenza di Cassazione ammette l’ installazione di dispositivi non segnalati solo se destinati a documentare comportamenti illeciti già sospettati e limitatamente al tempo necessario per raccogliere le prove. Requisiti fondamentali:
• Scopo esclusivo di tutela del patrimonio e non controllo generalizzato.
• Temporalità limitata e proporzionalità del mezzo rispetto al fine.
• Assenza di interferenza con l’ attività lavorativa ordinaria.
• Utilizzo probatorio delle immagini solo se coerente con la finalità difensiva.
In tutti gli altri casi, la videosorveglianza deve rispettare l’ art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e richiede informativa preventiva, accordo sindacale o autorizzazione dell’ Ispettorato.
comportamenti posti in essere da Tizio ed a quali condizioni gli stessi possano essere ritenuti legittimi o meno. Per quanto attiene i comportamenti di Caia, ogni valutazione viene lasciata al lettore. Vogliamo innanzitutto dissipare ogni dubbio sul tema della configurabilità di un locale guardaroba quale luogo di privata dimora: il medesimo risulta essere un locale condiviso con gli altri dipendenti, e per di più adibito ad ulteriori attività( magazzino medicinali, per come sopra descritto) e nessun dipendente poteva pertanto fruirne in via esclusiva e comunque con la pienezza corrispondente a quella del domicilio. Rientrano infatti nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono atti della vita privata in modo non occasionale e che non siano accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Sul punto, la giurisprudenza ha individuato tre elementi caratterizzanti il luogo di privata dimora: i) l’ utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, ii) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, iii) non accessibilità del luogo, senza il consenso del titolare. Appare evidente che nessuno di questi elementi ricorre
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