4. Categorie Particolari di Dati Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie particolari di dati( es. dati relativi alla salute, all’ orientamento politico, ecc., come definite dall’ Art. 9 del GDPR), il trattamento è consentito soltanto se risulta applicabile una delle eccezioni previste dallo stesso articolo. Il Titolare deve comunque cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino dati sensibili, indipendentemente dalla finalità. Il trattamento di queste categorie di dati richiede un elevato livello di sicurezza e una DPIA, ove necessaria. |
5. Ambiti Specifici di Videosorveglianza Negli ambienti di lavoro( Art. 4, L. 300 / 1970) il datore di lavoro, pubblico o privato, può installare sistemi di videosorveglianza nelle sedi di lavoro esclusivamente: Per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale. L’ installazione deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dall’ Art. 4 della Legge 300 / 1970( Statuto dei Lavoratori), che richiede l’ accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’ autorizzazione |
dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nelle scuole l’ eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole( pubbliche e private) deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. È ammissibile solo in casi di stretta indispensabilità, tipicamente per tutelare l’ edificio e i beni scolastici da atti vandalici. Le riprese devono essere circoscritte alle sole aree interessate. Le telecamere che inquadrano l’ interno possono essere attivate solo negli orari di chiusura( non in presenza di attività scolastiche o extrascolastiche). Resta sempre obbligatoria l’ adeguata segnalazione con cartelli e la fornitura dell’ informativa completa a studenti, famiglie e personale. Nei condomini l’ installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale è un’ innovazione che richiede l’ approvazione dell’ assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti( Art. 1136 c. c.). Anche in questo caso le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli. È congruo un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni. Per le persone fisiche il trattamento |
di dati personali mediante l’ uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza( es. videosorveglianza domestica) rientra tra quelli esclusi dall’ ambito di applicazione del GDPR. Tuttavia, anche in questi casi si applicano i seguenti principi: Interferenze Illecite: L’ angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, al fine di evitare il reato di interferenze illecite nella vita privata( Art. 615- bis c. p.). Divieti: È vietato riprendere aree comuni condominiali, aree di terzi o aree pubbliche o di pubblico passaggio( strade, marciapiedi, ecc.). Dipendenti / Collaboratori: I dipendenti o collaboratori( colf, babysitter, ecc.) eventualmente presenti devono essere comunque informati dal datore di lavoro, evitando il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona( es. bagni). Sicurezza Dati: I dati acquisiti tramite smart cam connesse a Internet devono essere protetti con idonee misure di sicurezza( password robuste, aggiornamenti). Nelle discariche e nelle ecopiazzole l’ installazione |
di videosorveglianza in questi luoghi è ammessa solo se il ricorso a strumenti di controllo alternativi si rivela non efficace e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. L’ informativa deve essere fornita mediante affissione di cartelli nei punti e nelle aree in cui si svolge la videosorveglianza, con rinvio al testo completo. Il monitoraggio non è consentito se posto in essere da soggetti privati. La normativa in materia di protezione dati non si applica se il trattamento di dati non consente di identificare le persone, direttamente o indirettamente( es. riprese ad alta quota con droni che non catturano dettagli riconoscibili). Non si applica ovviamente all’ u- so di fotocamere false o spente, in quanto non vi è trattamento di dati personali( restano ferme le garanzie dell’ Art. 4, L. 300 / 1970, in ambito lavorativo).
Non si applica infine: Assistenza alla Guida / Parcheggio: Videocamere integrate in un’ automobile per assistenza al parcheggio se costruite in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica( es. targhe o passanti).
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