Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | Página 9

PES E PAV NON SONO DIPLOMI: SONO QUALIFICHE FORMALI RILASCIATE DAL DATORE DI LAVORO, REVOCABILI E DA RIASSEGNARE EX NOVO A OGNI CAMBIO DI AZIENDA. L’ ESPERIENZA PREGRESSA PUÒ ESSERE CONSIDERATA, MA IL PROCESSO NON È MAI AUTOMATICO
NORMATIVA 9 tassativo di adottare specifiche procedure operative e di impiegare esclusivamente personale formalmente qualificato, al fine di prevenire i fenomeni di shock elettrico( folgorazione) e arco elettrico. Mentre i lavori sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V sono da affidare esclusivamente ad aziende autorizzate dal Ministero, tutti gli altri lavori devono essere affidati a personale in possesso di determinate caratteristiche( a prescindere dal possesso dei requisiti tecnico professionali per l’ abilitazione in camera di commercio per l’ attività di installazione di impianti). È da sottolineare infatti che l’ abilitazione al“ mestiere” di installatore di impianti non è sufficiente, secondo la legislazione vigente, per eseguire lavori in presenza di rischio elettrico. Peraltro non è strettamente necessario affidare lavori in presenza di rischio elettrico a soggetti abilitati all’ installazione di impianti, se non ricadono nel campo di applicazione del Decreto 37 / 08. Per definire le caratteristiche che deve avere il personale coinvolto nell’ esecuzione dei lavori in presenza di rischio elettrico è necessario fare riferimento alle definizioni di“ Persona ESperta”( PES),“ Persona AVvertita”( PAV) e“ PErsona Comune”( PEC) contenute nella Norma CEI 11-27:
Norma CEI 11-27 Persona esperta in ambito elettrico( PES)( a) Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’ elettricità può creare. Persona avvertita( PAV)( b) Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’ elettricità può creare.
Persona comune( PEC) Persona che non è esperta e non è avvertita.( a) e( b) Gli aggettivi“ esperta” e“ avvertita” sono limitati al campo di applicazione della Norma CEI 11-27 e della CEI EN 50110-1. Nella Norma, pur non esplicitandolo, l’ attribuzione di PES e PAV non sono afferenti al solo personale operativo, ma anche al personale tecnico che viene coinvolto nel processo realizzativo di lavori elettrici. Inoltre, il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV ed aver ottenuto l’ idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale idoneità deve essere attestata e rilasciata dal Datore di Lavoro e rappresenta una qualifica aggiuntiva e non alternativa a PES e PAV( L’ acronimo“ PEI”, spesso utilizzato impropriamente, non trova riscontro nel corpo normativo). Si ricorda che la sesta edizione della norma ha ulteriormente specificato i requisiti per il mantenimento di queste qualifiche, introducendo l’ obbligo di un aggiornamento formativo periodico quinquennale della durata minima di 4 ore, volto a garantire il recepimento delle innovazioni tecnologiche e delle modifiche procedurali in materia di sicurezza.
Le figure coinvolte
Le qualifiche di Persona Esperta e di Persona Avvertita rendono conto delle caratteristiche professionali e personali degli operatori, ma non definiscono quali ruoli interpretano nell’ esecuzione dei lavori o nella gestione di un impianto. A tale scopo la Norma CEI 11-27( all’ articolo 3.2) definisce“ Gestore dell’ impianto elettrico( GI)”,“ Persona delegata alla conduzione dell’ impianto elettrico durante l’ attività lavorativa( Responsabile dell’ Impianto- RI)”,“ Gestore programmazione lavoro( GL)” e“ Persona responsabile del lavoro elettrico( RLE)”.
Norma CEI 11-27- Art. 3.2 3.2.1 Gestore dell’ impianto elettrico( GI) Persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’ esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell’ organizzazione o delle strutture. NOTA Il GI può essere, ad esempio, il proprietario, il datore di lavoro, il titolare, o una persona designata da essi, anche esterno all’ azienda, che ha il potere e l’ autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari. Se designa un RI per la gestione dell’ impianto durante le attività lavorative, egli perde la responsabilità della gestione della parte d’ impianto presa in carico dal RI.
3.2.2 Responsabile dell’ impianto( RI) Persona designata alla conduzione in sicurezza dell’ impianto elettrico durante i lavori elettrici.
3.2.3 Gestore programmazione lavoro( GL) Persona che programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio. NOTA Il ruolo di GL è sempre presente e può essere ricoperto dalla stessa persona che copre il ruolo di RLE.
PES E PAV NON SONO DIPLOMI: SONO QUALIFICHE FORMALI RILASCIATE DAL DATORE DI LAVORO, REVOCABILI E DA RIASSEGNARE EX NOVO A OGNI CAMBIO DI AZIENDA. L’ ESPERIENZA PREGRESSA PUÒ ESSERE CONSIDERATA, MA IL PROCESSO NON È MAI AUTOMATICO
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO