Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | Page 10

10 NORMATIVA I CEI 11-27

3.2.4 Responsabile del lavoro elettrico( RLE) Persona designata dal GL, che è stata incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro. NOTA L’ RLE può svolgere in prima persona le attività lavorative, o non svolgerle, in base alla tipologia di supervisione a cui deve rispondere.
3.2.5 Lavoratore( LAV) Persona che svolge l’ attività lavorativa nell’ ambito dell’ organizzazione.“ URI” e“ URL” introdotte nel 2014 per la prima volta dalla IV edizione della Norma CEI 11-27 sono state eliminate nell’ edizione 2025 della Norma. A servizio del GI( ed eventualmente del GL) può essere coinvolto personale chiamato a collaborare: es.: Art. 4.1.1 Come specificato nella NOTA 1 del punto 3.2.1 il ruolo di GI può essere affidato a persone e / o organizzazioni( anche esterne) a cui è stato affidato il potere e l’ autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari; tale affidamento deve essere individuabile
con documentazioni e / o indicazioni contrattuali. Art. 4.11.3 Il GL può essere supportato, nello svolgimento del suo ruolo, da soggetti aventi adeguate competenze nell’ ambito della gestione della programmazione del lavoro. Quello che nel testo delle precedenti edizioni della Norma veniva chiamato“ addetto” viene definito“ Lavoratore( LAV)” nella Sesta Edizione della Norma.
Gestore dell’ impianto-“ GI”
Il GI, come gestore dell’ impianto elettrico durante il normale esercizio, pianifica e programma le attività di manutenzione al fine di garantire l’ efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Negli impianti elettrici civili il proprietario assume gli obblighi del GI per la gestione in sicurezza dell’ impianto elettrico. Qualora al fine del mantenimento in sicurezza dell’ impianto elettrico si rendano necessari lavori elettrici, egli affida ad una impresa qualificata le attività, delegando ad essa in modo implicito il ruolo di RI. Come specificato nella NOTA 1
del punto 3.2.1 della Norma il ruolo di GI può essere affidato a persone e / o organizzazioni( anche esterne) a cui è stato affidato il potere e l’ autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari; tale affidamento deve essere individuabile con documentazioni e / o indicazioni contrattuali. Negli impianti diversi da quelli di civile abitazione, nel caso in cui il GI non abbia le competenze per eseguire le attività lavorative e deleghi il ruolo di RI ad altri, è necessario che tale delega sia formalizzata per iscritto. Il GI, se coincide con il RI, deve essere necessariamente una PES.
Responsabile dell’ Impianto-“ RI”
È una persona esperta, nella definizione vista poco sopra, designata dal GI quando si debba effettuare un’ attività lavorativa cui fanno capo le seguenti responsabilità:- redazione e firma dei Piani di Lavoro;- presa visione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro decisa dal GL / RLE;- funzione di collegamento tra il GL e / o RLE e le altre funzioni durante il lavoro;- attuazione( anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) delle manovre per la messa in sicurezza dell’ impianto prima dell’ e- secuzione del lavoro;- attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di avvisi monitori;- identificazione e delimitazione dello spazio di lavoro;- mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’ impianto durante l’ esecuzione del lavoro;- consegna dell’ impianto al RLE con la relativa autorizzazione all’ inizio del lavoro;
- ricevimento di conclusione del lavoro dal RLE e di ripristino del normale assetto di esercizio;- riconsegna dell’ impianto al GI, se del caso( ad es. se un RI era stato individuato). Alcuni di questi compiti possono essere dati in carico ad altre persone PES che diventano responsabili delle operazioni assegnate. Un impianto è complesso se definito tale dal RI; l’ RLE, per motivi di sicurezza, può richiedere al RI di compilare un Piano di Lavoro anche quando l’ impianto non è stato ritenuto complesso.
Gestore programmazione lavoro-“ GL”
Il GL ha le seguenti responsabilità:- verifica preliminare con il RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un eventuale sopralluogo;- eventuale predisposizione e firma del Piano di Intervento, se PES;- individuazione del RLE e degli addetti al lavoro;- organizzazione degli operatori;- verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro;- verifica della formazione ed eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro;- definizione del tipo di supervisione da applicare, che deve essere adeguato alla complessità dell’ attività lavorativa e / o al livello di tensione. Il GL può essere supportato, nello svolgimento del suo ruolo, da soggetti aventi adeguate competenze nell’ ambito della gestione della programmazione del lavoro.
Responsabile del lavoro elettrico-“ RLE”
In relazione alle peculiari mansioni affidate e alle relative responsabi-
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