Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | 页面 11

IN UN IMPIANTO CIVILE, IL PROPRIETARIO ASSUME AUTOMATICAMENTE IL RUOLO DI GESTORE DELL’ IMPIANTO E, AFFIDANDO I LAVORI A UN’ IMPRESA, LE DELEGA IMPLICITAMENTE IL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’ IMPIANTO. UNA RESPONSABILITÀ CHE SPESSO NESSUNO DEI DUE CONOSCE
OCCHIELLO 11 lità di seguito elencate, la figura del RLE deve sempre possedere un’ approfondita esperienza lavorativa sugli impianti elettrici su cui può operare. Il RLE sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:- eventuale compilazione e firma del Piano di Intervento o condivisione e firma per presa visione dell’ eventuale Piano di Intervento compilato e firmato dal GL;- conduzione operativa dei lavori secondo l’ eventuale Piano di Intervento;- presa in carico dell’ impianto elettrico o di una sua parte dal RI e della successiva riconsegna;- nei lavori fuori tensione, verifica dell’ assenza di tensione e, nei casi previsti, dell’ installazione della messa a terra e in cortocircuito sul posto di lavoro;- se previste, adozione delle procedure per i lavori in prossimità di parti attive;- verifica all’ inizio e durante l’ attività lavorativa, della sussistenza delle condizioni previste dall’ e- ventuale Piano d’ Intervento;- assegnazione dei compiti ai diversi operatori;- illustrazione degli obiettivi dell’ intervento e dei compiti assegnati, eventualmente coadiuvato da liste di controllo;- controllo del comportamento del personale, anche in relazione all’ uso di attrezzature e DPI;- collegamento con RI e con altre figure interessate ai lavori;- decisioni circa l’ inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche. Un RLE può essere supportato, nello svolgimento del suo ruolo, da soggetti aventi adeguate competenze nell’ ambito dell’ e- secuzione del lavoro elettrico. Il RLE deve essere PES; deve essere sempre presente sul luogo di lavoro per tutta la durata
IN UN IMPIANTO CIVILE, IL PROPRIETARIO ASSUME AUTOMATICAMENTE IL RUOLO DI GESTORE DELL’ IMPIANTO E, AFFIDANDO I LAVORI A UN’ IMPRESA, LE DELEGA IMPLICITAMENTE IL RUOLO DI RESPONSABILE DELL’ IMPIANTO. UNA RESPONSABILITÀ CHE SPESSO NESSUNO DEI DUE CONOSCE
dell’ attività lavorativa per effettuare la supervisione. Parte della responsabilità della supervisione può essere delegata dal RLE ad altri. Il tipo di supervisione applicato deve essere adeguato alla complessità dell’ attività lavorativa. Essa viene definita in accordo con il GL, se tale ruolo è ricoperto da una persona diversa dal RLE.
Quando nel ruolo di RLE si avvicendano persone fisiche diverse, il trasferimento delle relative responsabilità deve essere riportato sul documento di consegna dell’ impianto, se presente. Il RLE uscente deve in ogni caso illustrare al subentrante le condizioni dell’ impianto, lo stato avanzamento lavori e le misure di sicurezza adottate; deve inoltre trasferirgli l’ eventuale documentazione.
Lavoratore-“ LAV”
Ogni lavoratore ha la responsabilità di:- confermare di aver compreso le istruzioni ricevute e le corrispondenti misure di sicurezza relative alla procedura di lavoro prevista;- ricevere il benestare all’ inizio del lavoro dal RLE;- seguire le istruzioni ricevute dal RLE;- riportare al RLE eventuali obiezioni per ragioni di sicurezza in merito all’ esecuzione del lavoro.
DLgs 81 / 08- Art. 2 Definizioni Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; La definizione di cui all’ articolo 2 del DLgs 81 / 08, riportata qui sopra per praticità, non crea più sovrapposizione con la definizione di“ preposto ai lavori”, definizione ora sostituita da“ Responsabile del Lavoro Elettrico”.
Criteri di attribuzione delle qualifiche del personale
Per definire quale profilo professionale( PES o PAV) attribuire a un operatore, la Norma CEI 11-27 fa riferimento a tre requisiti tra loro complementari( art. 4.12.1): istruzione; esperienza e attitudine: Per valutare correttamente quale profilo professionale( PES o PAV) attribuire ad un lavoratore, è necessario riferirsi a tre requisiti tra loro complementari:- il primo requisito riguarda l’ i- struzione, cioè la conoscenza dell’ impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, la capacità di riconoscere i rischi e i pericoli connessi ai lavori in presenza di impianti elettrici;- il secondo requisito riguarda l’ esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO