Cosa devi sapere |
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• L’ abilitazione DM 37 / 08 non è sufficiente per eseguire lavori in presenza di rischio elettrico: servono le qualifiche CEI 11-27 |
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• PES e PAV sono attribuite per iscritto dal datore di lavoro e non si trasferiscono automaticamente al cambio di azienda |
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• I lavori sotto tensione oltre 1000 V sono riservati esclusivamente ad aziende autorizzate dal Ministero competente |
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• L’ acronimo“ PEI” non esiste nella norma CEI 11-27: l’ idoneità ai lavori sotto tensione è aggiuntiva rispetto a PES o PAV, non alternativa
• La sesta edizione CEI 11-27 introduce l’ aggiornamento quinquennale obbligatorio di almeno 4 ore per il mantenimento delle qualifiche PES e PAV
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Secondo il Decreto Legislativo 81 / 08, qualsiasi lavoro eseguito al di sotto delle distanze da parti attive non protette indicate dalla tabella 1 dell’ allegato IX, è un lavoro svolto in presenza di rischio elettrico. Questo significa che non può essere eseguito da chiunque, e che devono essere |
adottati opportuni accorgimenti e procedure di lavoro. Il quadro legislativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro pone una tutela rigorosa nei confronti del rischio elettrico. Secondo il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81( Testo Unico sulla Sicurezza), qualsiasi attività lavorativa eseguita a una distanza |
inferiore rispetto a quelle indicate nella Tabella 1 dell’ Allegato IX da parti attive non protette o non sufficientemente isolate, è configurata a tutti gli effetti come un lavoro in presenza di rischio elettrico. L’ ingresso di un lavoratore all’ interno di questo perimetro di sicurezza fa scattare l’ obbligo |
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