Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | Seite 24

DAL 1 ° OTTOBRE 2024 CHI OPERA IN CANTIERE SENZA PATENTE A CREDITI NON PUÒ LAVORARE. NON È UNA FORMALITÀ BUROCRATICA: È UN REQUISITO DI ACCESSO AL SITO
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FORMAZIONE
FORMAZIONE PER INSTALLATORI FER E PER LAVORI ELETTRICI( CEI 11-27)
INSTALLATORI FER( D. LGS. 28 / 2011, ART. 15) La qualificazione per installare e manutenere impianti a fonti rinnovabili( fotovoltaico, pompe di calore, biomassa, geotermia) si ottiene automaticamente se si possiedono i requisiti DM 37 / 08( lettere a, a-bis, b o d, art. 4 co. 1). La qualifica ha durata limitata: il rinnovo richiede un corso di aggiornamento con durata minima di 80 ore totali e aggiornamento triennale a partire dal 1 ° agosto 2013. La competenza è delle Regioni e delle Province Autonome. LAVORI ELETTRICI( NORMA CEI 11-27, PAR. 4.12.5) Il personale classificato PES o PAV deve ricevere formazione teorica( Livello 1A: conoscenze di elettrotecnica e sicurezza) e pratica( Livello 1B: capacità operative). L’ aggiornamento è obbligatorio con cadenza almeno quinquennale, durata minima 4 ore. Includono le innovazioni tecnologiche e le modifiche procedurali intervenute nel periodo.
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legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 237 del 4 ottobre 2021. Per la formazione degli addetti al primo soccorso, le prescrizioni contenute nel Decreto 15 luglio 2003, n. 388“ Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’ articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 27 del 3 febbraio 2004.
Formazione Professionale Continua dei professionisti
L’ obbligo di formazione continua e costante“ al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’ utente e della collettività, e per conseguire l’ obiettivo dello sviluppo professionale” è sancito dall’ articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137“ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’ art. 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale- n. 189 del 14 agosto 2012. L’ obbligo formativo è definito da ciascun consiglio nazionale dell’ ordine o collegio di disciplina, il quale regolamenta:
• le modalità e condizioni per l’ assolvimento dell’ obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti nonché per la gestione e l’ organizzazione dell’ attività di aggiornamento;
• i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
• il valore del credito formativo professionale( CFP) quale unità di misura della formazione continua. La violazione dell’ obbligo di aggiornamento continuo e costante costituisce illecito disciplinare. Ad esempio, il nuovo Testo Unico 2026.0“ Linee di indirizzo per l’ aggiornamento della competenza professionale” emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri a dicembre 2025 prevedono che per esercitare la professione di Ingegnere ogni iscritto all’ Albo deve risultare in possesso di almeno 30 CFP di cui 5 CFP relativi a“ etica e deontologia professionale”.( articolo 3). Gli iscritti che non abbiano assolto
agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione o abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua( articolo 12). Le Linee guida sulla Formazione Continua del 16 / 10 / 2025 emanate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, al fine di“ garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” prescrivono( articolo 8) all’ iscritto un impegno formativo di almeno 120 CFP nel quinquennio( 24 CFP annui) di cui 15 CFP in attività formative rientranti nell’ area deontologica( di cui massimo 5 CFP in materia previdenziale). Le linee guida ricordano che la formazione continua“ è un obbligo deontologico per il professionista” e la violazione costituisce illecito disciplinare.
Formazione per le imprese installatrici di impianti elettrici
L’ abilitazione all’ esercizio delle attività di installazione degli“ impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d’ uso, collocati all’ interno degli stessi o delle relative pertinenze” è disciplinata dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37“ Regolamento concernente l’ attuazione dell’ articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’ interno degli edifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 61 del 12 marzo 2008. In particolare, l’ articolo 3 del decreto prevede che le imprese siano iscritte nel registro delle imprese o nell’ Albo provinciale delle imprese artigiane e che il responsabile tecnico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati nell’ articolo 4:
• diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
• diploma di tecnico superiore […] conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’ allegato A, area 1- efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della
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